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Indici della Rassegna

Titolo
Giurisdizione del Giudice Ordinario per le controversie sorte dopo il 15 settembre 2000
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 30 agosto 2004, n. 5658)
Testo
Con la sentenza in esame, i Giudici di Palazzo Spada hanno ulteriormente chiarito il dettato della disposizione di cui all’art. 63 D.lgs n. 165/01, ai sensi del quale rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie sorte dopo il 15 settembre 2000 e relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

Nel caso di specie, il segretario comunale di un Comune del Molise aveva adito i Giudici amministrativi al fine di richiedere il rimborso delle spese legali sostenute per un procedimento penale in cui era stato coinvolto, e successivamente prosciolto, ed inerente dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Parte ricorrente sosteneva la giurisdizione del Giudice amministrativo per essere questioni inerenti al periodo del rapporto di lavoro antecedente al termine fissato dal legislatore (15 settembre 2000).

I Giudici di Palazzo Spada, nel giudizio di appello proposto dal segretario comunale, hanno ribadito la giurisdizione del G.O. in tutte le controversie sorte successivamente al 15 settembre 2000 ed inerenti a rapporti di pubblico impiego indipendentemente dalla collocazione temporale dei fatti che costituiscono il presupposto del diritto preteso.

Il Consiglio di Stato ha pertanto confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tar Molise con cui si accertava il difetto di giurisdizione.

Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 03 settembre 2004
 
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