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Indici della Rassegna

Titolo
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI - GIURISDIZIONE E COMPETENZA -
Argomento
Giurisdizione
Abstract
(Consiglio di Stato, Sent. agosto 2007)
Testo
Riferimenti giurisprudenziali:
-Consiglio di Stato – sez. V - Sentenza 1 agosto 2007 n. 4270

Riferimenti normativi:
- art. 3 c. 12 - D.Lgs. n. 163/2006

Nell’affidamento della gestione degli spazi pubblicitari non può ravvisarsi un appalto, ma si deve ravvisare una concessione di servizi, istaurandosi un rapporto trilaterale tra amministrazione, concessionario ed utenti.
La gestione degli spazi viene, infatti, affidata ad un concessionario che agisce in luogo dell’amministrazione cedendo gli spazi a terzi, gli utenti, dietro compenso e pagando un canone all’amministrazione.
E’ questo l’argomento su cui si è pronunciato, recentemente il Consiglio di Stato ed oggetto della sentenza in epigrafe.
Una Azienda Trasporti con bando di gara ha sollecitato gli operatori del settore a manifestare formalmente il proprio interesse allo sfruttamento degli spazi pubblicitari sulle pensiline di fermata dei mezzi pubblici (sia esistenti che di futura installazione) comprensivo della fornitura di nuove e della sostituzione di quelle esistenti.
Per tutto ciò prevedeva la stipula, tramite negoziazione di tipo privatistico, di un contratto con il privato, con inclusa la corresponsione di un canone a favore della stessa azienda, a fronte del diritto di sfruttare gli spazi pubblicitari sulle pensiline.
I requisiti per l’ammissione alla gara vengono diffusi con successiva nota.
Avverso tali atti, una società intenzionata a partecipare alla procedura, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo.
Il giudice di primo grado ha dichiarato in parte inammissibili per carenza di interesse ed in parte respinge le censure dedotte, respingendo, altresì, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
Avverso tale pronuncia la ricorrente ha presentato appello riproponendo i motivi di censura, chiedendo l’accoglimento del ricorso originario e l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
L’Azienda pubblica si costituiva e riproponeva con appello incidentale l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo concludendo perchè fosse respinto l’appello principale in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato.
Il Collegio ha esaminato, in via preliminare, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo riproposta, con appello incidentale, da parte pubblica che, a sostegno della propria tesi, ha dichiarato che, nello specifico, non si trattava di appalto, né di concessione di servizio pubblico, né di procedura regolata da norme comunitarie.
I Giudici di Palazzo Spada hanno sostenuto la necessità, per valutare la fondatezza dell’eccezione, di qualificare il rapporto che l’Azienda ha voluto instaurare con la procedura in esame ed in particolare accertare se verta in materia di appalto o di concessione di servizi.
E’ chiaro, infatti, che bisogna distinguere l’appalto dalla concessione per il fatto che, nel primo le prestazioni (di servizio, di fornitura o di lavori) sono rese in favore dell’amministrazione, mentre la seconda è caratterizzata dalla costituzione di un rapporto trilaterale, tra amministrazione, concessionario ed utenti.
Nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nel corrispondente appalto l’obbligazione di compensare l’attività svolta dal privato grava a carico dell’amministrazione (codice contratti pubblici D.Lgs n.163/2006).
Nel caso in esame il procedimento controverso è diretto ad individuare il soggetto che, a fronte dell’affidamento del servizio di gestione degli spazi pubblicitari ricavabili sulle pensiline, faccia la migliore offerta tecnico-economica, comprensiva di un canone per l’utilizzazione di quegli spazi, della fornitura di nuove pensiline e del servizio di manutenzione.
Si instaura, dunque, un rapporto trilaterale tra amministrazione concedente, concessionario ed utenti nel quale il concessionario agisce in luogo dell’amm.ne cedendo spazi a terzi, dietro compenso e nei confronti dell’amm.ne è tenuto al pagamento di un canone, al quale, nello specifico, si aggiunge la fornitura ed il servizio di manutenzione.
Sussistono, pertanto, a parere dei giudici del Consiglio di Stato, i caratteri distintivi della concessione di servizio pubblico.

La controversia appartiene, allora, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’art. 33 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall’art. 7 L. n. 205/2000, nella stesura risultante dalla sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale.
Siccome infondata, l’eccezione di difetto di giurisdizione viene respinta e ciò comporta la reiezione, altresì, dell’appello incidentale, di cui costituisce oggetto esclusivo.
Autore
Geom. Renzo Graziotti
Data
sabato 01 settembre 2007
 
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