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Indici della Rassegna

Titolo
ESERCIZIO DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Veneto, sent. settembre 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, sez. III, sent. 12 settembre 2007, n. 3011

E’ illegittimo il rigetto di una istanza di esercizio di parrucchiere motivato con riferimento al mancato rispetto delle distanze minime regolamentari (fissate dal regolamento comunale nella specie in m. 180) dal più vicino esercizio di parrucchiere; dispone, infatti, ormai l’art. 10, comma 2, D.Lgs. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 che le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l’attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale.

Autore
Data
sabato 01 settembre 2007
 
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