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Indici della Rassegna

Titolo
PERMESSO DI COSTRUIRE IN ZONA A VERDE AGRICOLO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, Sent. settembre 2007; Consiglio di Stato, Sent. gennaio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato Sez. V Sent. 18 settembre 2007n. 4861
- Consiglio di Stato Sez. V Sent. 23 gennaio 2007 n. 192 -


E’ illegittimo il diniego del rilascio del permesso di costruire un deposito temporaneo all’interno di un’area ricadente in zona a verde agricolo già adibita ad attività estrattiva.

La valutazione per la pianificazione del territorio è un’attività distinta da quella per la tutela del paesaggio e dell’ambiente, trattandosi di due aspetti che rispondono a differenti esigenze.
Nulla esclude che si possano introdurre degli insediamenti industriali in aree adibite a destinazione agricola.
La preclusione può essere affermata esclusivamente in via eccezionale, qualora l’opera ricada all’interno di un territorio agricolo particolarmente prestigioso reso tale da interventi facilmente individuabili come quelli di bonifica.
L’unico scopo che ha la destinazione agricola è quello di evitare che all’interno di tale zona possano realizzarsi insediamenti abitativi residenziali.
Pertanto rimane ammissibile qualsiasi altro intervento urbanistico rilevante e temporaneo, soprattutto qualora all’interno dell’area sia presente un luogo precedentemente utilizzato per lo svolgimento delle attività produttive.
Il principio affermato riguarda qualsiasi costruzione differente da quella residenziale, per la cui autorizzazione non risulta necessaria una variazione al piano regolatore generale.
I vari impianti, senza distinzione, possono essere collocati in zone agricole, la cui destinazione a verde agricolo prevista dal P.R.G. per alcune aeree ben può essere funzionale alla conservazione di valori naturalistici, non richiedendo necessariamente la finalizzazione ad interessi dell’agricoltura.
Nemmeno la eventuale utilizzazione a discarica di una porzione della zona o l’assenza di imprese agricole precludono tale destinazione.
L’illegittimità del provvedimento di diniego del permesso di costruire, riguardante qualsiasi opera non destinata ad uso abitativo, si applica altresì alla edificazione di un impianto di distribuzione del carburante, che, quale infrastruttura complementare, può essere costruita all’interno della zona adibita a destinazione agricola.
Tale particolare destinazione dell’area ha come obiettivo quello di evitare l’espansione edilizia residenziale, non escludendo l’esecuzione di opere che non implicano ulteriori insediamenti abitativi.





Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 30 settembre 2007
 
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