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Indici della Rassegna

Titolo
COLLEGAMENTO TRA IMPRESE E PROVVEDIMENTO DEL SEGGIO DI GARA
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. settembre 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 17 settembre 2007 n. 4835 e 4839


La Sezione ha confermato i precedenti arresti si di essa stesso Supremo Consesso che dei giudici territoriali amministrativi, mantenendo inalterato il proprio convincimento laddove ha sempre reputato doversi procedere all’esclusione delle imprese, anche a prescindere dall’inserimento di una apposita previsione nel bando di gara, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti attestanti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale,.
Infatti - indipendentemente dall’accertata presenza di palesi elementi di controllo espressamente indicati dalle disposizioni di cui all’art. 2359 del Cod. civ. - laddove le partecipanti diano adito a far sorgere fondati dubbi circa l’ asetticità delle offerte e si “ritengano violati i principi generali posti a garanzia della correttezza delle procedure”, deve privilegiarsi “l’esigenza di assicurare l’effettiva ed efficace tutela della regolarità della gara e, in particolare, la par condicio fra tutti i concorrenti nonchè la serietà, compiutezza e indipendenza delle offerte, in modo da evitare che, attraverso meccanismi di influenza societari possa essere alterata la competizione, mettendo in pericolo l’interesse pubblico alla scelta del “giusto” contraente”.
Nei casi in questa sede segnalati la stazione appaltante aveva ritenuto che vi fossero tra le partecipanti alle gare - indipendentemente dalle disposizioni contemplate dalla legge – situazioni in fatto di collegamento che minassero la serenità della competizione.
La stessa commissione di gara aveva preventivamente definito il criteri di identificazione delle ipotesi di collegamento predeterminando i canoni da seguire al fine della correttezza del procedimento di esclusione delle concorrenti in odore di colleganza.
Ne era scaturita la previsione di una casistica che al momento dell’esame delle domande di partecipazione era stata di particolare utilità ai fini della decisione da assumere essendo stati indicati come metro di valutazione ai fini dell’esclusione la presenza di stretti legami di parentela, la coabitazione nell’ambito dello stesso nucleo familiare, intrecci tra proprietà e composizioni societarie comunanza e promiscuità tra sedi legali ed operative.
Ad avviso della Sezione, tali concordanti elementi – nonché l’assenza di qualsiasi confutazione in sede di impugnativa del provvedimento di esclusione, sulla effettiva sussistenza degli elementi di consonanza tra i soggetti partecipanti - costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti in base ai quali del tutto doverosamente la stazione appaltante senza necessità di ulteriori e defatiganti accertamenti, ha tratto la convinzione della sussistenza di un collegamento sostanziale tra le due società.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 30 settembre 2007
 
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