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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO GLI ATTI AMMINISTRATIVI E SOGGETTI PRIVATI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. settembre 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 5 settembre 2007, n. 4645
Riferimenti normativi:
- L. 241/1990

Le norme in materia di diritto d’accesso agli atti amministrativi si applicano anche ai soggetti privati che esercitano compiti di un interesse pubblico.

L’art. 22 della L. 241/1990 attribuisce a tutti gli interessati, in quanto titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e correlata al documento del quale si chiede l’accesso, il diritto di estrarre copia e prendere visione dei documenti medesimi.
Il soggetto passivo della richiesta è la pubblica amministrazione, intesa quale soggetto di diritto pubblico o privato nel momento in cui esercita un’attività di pubblico interesse.
Il legislatore ha quindi indicato un concetto molto ampio di pubblica amministrazione avendo come riferimento non solo l’elemento soggettivo, ma anche l’interesse sotteso.
Ne consegue che qualsiasi ente, nel momento in cui svolge un compito di carattere pubblico, come può essere un concessionario di un pubblico esercizio, o una società ad azionariato pubblico, è soggetta alle norme sul diritto d’accesso agli atti e documenti ai sensi della disciplina vigente.
Tale linea interpretativa ha avuto recentemente conferma con la L. 15/2005 che fa rientrare tra coloro che sono soggetti alle norme sulla trasparenza tutti i soggetti che esercitano attività di interesse pubblico.
Nel caso di specie, è indiscutibile che la Società Autostrade per l’Italia, per le sue funzioni esercitate nel perseguire l’interesse collettivo, rientri tra coloro che sono soggette alle norme sull’ accesso agli atti.
Risulta irrilevante la veste giuridica utilizzata da coloro che sono soggetti ad esercitare incarichi di finalità pubbliche, dovendosi far riferimento al perseguimento degli obiettivi collettivi.
In particolare, è necessario rilavare come l’attività amministrativa è tale pur quando è esercitata da concessionari di pubblico servizio i quali svolgono un’attività collegata alla gestione del servizio da un nesso di strumentalità.
La natura pubblicistica dell’operato o del soggetto che esercita il compito, sono elementi ineludibili della qualifica dell’attività come amministrativa e pertanto soggetta alle norme che regolano il procedimento amministrativo.
Autore
[Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 30 settembre 2007
 
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