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Titolo
DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONE ABUSIVA: è a carico del soggetto che ha una relazione giuridica o di fatto con lâopera
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. luglio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 16 luglio 2007, n. 4008
Con la sentenza appellata veniva annullato il provvedimento con cui un Comune aveva ordinato la demolizione di un manufatto realizzato senza titolo su area demaniale, in quanto indirizzato a persona priva di qualsivoglia relazione giuridica o materiale con il bene.
Avverso tale decisione proponeva appello il Comune sulla base del duplice assunto che la mera qualità di erede del marito (sicuramente proprietario ed occupante del bene) radicava, in capo allâinteressata, la titolarità dellâobbligazione demolitoria e che la relativa ingiunzione poteva essere validamente rivolta ad un soggetto diverso dallâautore dellâabuso.
Con la sentenza in epigrafe i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che è vero che i provvedimenti repressivi di illeciti edilizi possono essere indirizzati anche a persone diverse da quelle che hanno materialemnte realizzato lâabuso, ma è anche vero che, ai fini della legittimità delle relative ingiunzioni, è sempre necessaria la sussistenza di una relazione giuridica o materiale del destinatario con il bene, in mancanza del quale il destinatario dellâordine deve intendersi del tutto estraneo alla violazione che si intende sanzionare e i cui effetti si vogliono rimuovere.
Nella fattispecie i primi giudici avevano escluso la posizione della ricorrente di legittimata passiva dellâordine di demolizione sulla base dellâaccertamento dellâavvenuta produzione dellâeffetto legale dellâacquisizione allo Stato, per accessione, della proprietà del manufatto, in quanto costruito senza titolo su terreno demaniale.
Il Comune, lungi dal criticare la correttezza di tale argomento, insisteva nellâidentificare nella successione ereditaria dellâinteressata al marito il titolo che avrebbe radicato in capo a lei lâobbligazione consacrata con il provvedimento controverso.
I giudici dellâimpugnazione hanno però ritenuto che lâacquisto del bene da parte dellâinteressata o, in ogni caso, la persistenza della sua titolarità al momento dellâadozione dellâordinanza gravata in prima istanza devono escludersi in quanto preclusi dallâavvenuta acquisizione della proprietà del bene da parte dello Stato.
La IV sezione del Consiglio di Stato, pertanto, con le sentenza suindicata, hanno confermato il gravato giudizio di illegittimità del provvedimento impugnato in prima istanza, in quanto rivolto a persona sprovvista di qualsivoglia relazione giuridica o materiale con il manufatto abusivo, non essendo peraltro in alcun modo stata documentata lâoccupazione del manufatto da parte dellâinteressata.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 15 ottobre 2007
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