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Indici della Rassegna

Titolo
DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONE ABUSIVA: è a carico del soggetto che ha una relazione giuridica o di fatto con l’opera
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. luglio 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 16 luglio 2007, n. 4008

Con la sentenza appellata veniva annullato il provvedimento con cui un Comune aveva ordinato la demolizione di un manufatto realizzato senza titolo su area demaniale, in quanto indirizzato a persona priva di qualsivoglia relazione giuridica o materiale con il bene.

Avverso tale decisione proponeva appello il Comune sulla base del duplice assunto che la mera qualità di erede del marito (sicuramente proprietario ed occupante del bene) radicava, in capo all’interessata, la titolarità dell’obbligazione demolitoria e che la relativa ingiunzione poteva essere validamente rivolta ad un soggetto diverso dall’autore dell’abuso.

Con la sentenza in epigrafe i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che è vero che i provvedimenti repressivi di illeciti edilizi possono essere indirizzati anche a persone diverse da quelle che hanno materialemnte realizzato l’abuso, ma è anche vero che, ai fini della legittimità delle relative ingiunzioni, è sempre necessaria la sussistenza di una relazione giuridica o materiale del destinatario con il bene, in mancanza del quale il destinatario dell’ordine deve intendersi del tutto estraneo alla violazione che si intende sanzionare e i cui effetti si vogliono rimuovere.

Nella fattispecie i primi giudici avevano escluso la posizione della ricorrente di legittimata passiva dell’ordine di demolizione sulla base dell’accertamento dell’avvenuta produzione dell’effetto legale dell’acquisizione allo Stato, per accessione, della proprietà del manufatto, in quanto costruito senza titolo su terreno demaniale.

Il Comune, lungi dal criticare la correttezza di tale argomento, insisteva nell’identificare nella successione ereditaria dell’interessata al marito il titolo che avrebbe radicato in capo a lei l’obbligazione consacrata con il provvedimento controverso.

I giudici dell’impugnazione hanno però ritenuto che l’acquisto del bene da parte dell’interessata o, in ogni caso, la persistenza della sua titolarità al momento dell’adozione dell’ordinanza gravata in prima istanza devono escludersi in quanto preclusi dall’avvenuta acquisizione della proprietà del bene da parte dello Stato.

La IV sezione del Consiglio di Stato, pertanto, con le sentenza suindicata, hanno confermato il gravato giudizio di illegittimità del provvedimento impugnato in prima istanza, in quanto rivolto a persona sprovvista di qualsivoglia relazione giuridica o materiale con il manufatto abusivo, non essendo peraltro in alcun modo stata documentata l’occupazione del manufatto da parte dell’interessata.



Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 15 ottobre 2007
 
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