Indici della Rassegna
Titolo
TERZO MANDATO DEL SINDACO
Abstract
(Consiglio di Stato, Sent. ottobre 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato Sez. VI Sent. 09 ottobre 2007 n. 5309
Riferimenti normativi:
- D. Lgs. 267/2000
- R.D. 383/1934
Eâ legittimo il decreto del Prefetto con cui si dispone il commissariamento di un Comune per violazione dellâart. 51 comma 2 D. Lgs. 267/2000.
La questione della legittimità dellâelezione del Sindaco nel caso in cui ricopra tale incarico per il terzo mandato consecutivo è basata sullâassenza di una specifica sanzione.
Lâart. 51 T.U.E.L., si limita a statuire al comma 2 â chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco â¦â¦. non è immediatamente rieleggibile â¦.â .
La mancanza di una chiara previsione legislativa sulle conseguenze di tale inosservanza ha dato adito a due tendenze nettamente contrapposte.
Un primo orientamento non considera nellâelezione del sindaco che ricopre per la terza volta consecutiva il mandato, unâipotesi di decadenza dalla carica tipizzata nellâart. 53 T.U., continuando lâamministrazione a funzionare fino allo scioglimento cui allâart. 141.
Le norme considerate non pongono alcuna distinzione tra decadenza sopravvenuta per irregolare elezione del sindaco ed ineleggibilità per il terzo mandato, poiché la legislazione vigente ricondurrebbe tutte le fattispecie alla medesima regola considerando che solo con il decreto di scioglimento si nomina un commissario per esercitare le attribuzioni conferitegli.
Tale tesi parte dal presupposto che allâinterno del sistema vigente non vi è alcuna norma che imponga una adeguata sanzione tale per cui il divieto di elezione al terzo mandato sarebbe completamente eluso.
Lâaltra teoria, seguita dal Consiglio di Stato, con la sentenza che qui si commenta, considera lâineleggibilità per il divieto del terzo mandato di rielezione del Sindaco assimilabile allâincandidabilità o ineleggibilità originaria, sanzionata con la nullità dellâelezione.
Il consiglio comunale, nel proceder alla convalida delle elezioni, deve accertare ed eventualmente dichiarare lâineleggibiltà del Sindaco, e se ciò non avviene lâineleggiobilità â incendidabilità può essere fatta valere dal Prefetto con un provvedimento che ha effetto retroattivo, travolgendo con la nullità la delibera di convalida degli eletti.
Lâart. 51 T.U. che vieta il terzo mandato contiene in sé la sanzione in caso del mancato rispetto.
La candidatura del Sindaco ineleggibile è una lesione dellâordinamento, dal quale possono derivare varie conseguenze.
Il consiglio comunale che convalida lâelezione reitera la condotta illegittima la quale implica il funzionamento di una compagine amministrativa non costituita secondo le regole dellâordinamento.
A fronte di un ritardo o omissione degli atti idonei, ad opera degli organi preposti, il legislatore attribuisce al prefetto di adottare i provvedimenti conseguenti, quale il decreto con cui si dispone il commissariamento di un Comune per violazione dellâart. 51 D. Lgs. 267/2000.
Sulla scorta, infatti, dellâart. 19 comma 4 R.D. 383/1934, il prefetto invia appositi commissari nelle amministrazioni locali, per compiere atti obbligatori per il tempo necessario qualora gli organi interni non possano funzionare.
Tra le ipotesi di applicabilità del R. D. rientra lâelezione del sindaco in violazione del divieto del terzo mandato.
La vigenza dellâart. 19 comma 4 è, secondo i giudici amministrativi, del tutto pacifica non contrastando con lâart. 141 D. Lgs. 267/2000, il quale nellâelencare le fattispecie di scioglimento dei consigli non prevede unâelencazione tassativa.
Esigenze di coerenza e ragionevolezza, pur a fronte dellâassenza di una specifica sanzione, impongono di considerare il fatto illegittimo commesso, sottoposto al medesimo trattamento che il legislatore riserva alle ipotesi di ineleggibilità , a prescindere dalla qualificazione come originaria o sopravvenuta, per il candidato eletto nonostante il divieto, prevedendo la decadenza dalla carica.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 15 ottobre 2007
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