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Indici della Rassegna

Titolo
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. VI – sentenza 03 ottobre 2007 n. 5098.
Riferimenti Normativi:
- Art. 8 co. 6 della L. 22 febbraio 2001 n. 36.

Nel caso di impugnazione di un Piano regolatore generale che sia stato solo adottato, l’annullamento totale o parziale che eventualmente ne consegue ha efficacia caducante (e non semplicemente viziante) nei confronti del provvedimento di approvazione.
Pertanto il giudice di primo grado non poteva ritenere inammissibile il ricorso proposto contro una delibera comunale che ha introdotto una variante al regolamento edilizio, ove non sia stato impugnato il successivo provvedimento con il quale la Provincia ha approvato la variante (variante in attuazione della quale è stato poi adottato il provvedimento impugnato).
Infatti, l’art. 3 del regolamento comunale per la disciplina delle ubicazioni e connesse procedure autorizzative degli impianti di telefonia mobile, ha natura normativa e non meramente amministrativa, in quanto pone un divieto generale ed astratto; pertanto essendo un atto di natura regolamentare può essere disapplicato dal Giudice Amministrativo che lo ritiene illegittimo, anche in assenza di una specifica impugnazione.
Come ammesso da tempo, dal Consiglio di Stato, il Giudice Amministrativo può direttamente valutare attraverso lo strumento della disapplicazione, ed in applicazione del principio della gerarchia delle fonti, il contrasto tra provvedimento e legge, annullando eventualmente il provvedimento, prescindendo dal fatto che sia stato impugnato congiuntamente il regolamento oppure no.
Nel caso in esame, anche se ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici L. 22 febbraio 2001 n. 36 i Comuni possono adottare un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti minimizzando così l’esposizione della popolazione comunale, tuttavia tale potere non può implicare la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo stato, non rientrando tale potere regolamentare nell’ambito delle competenze comunali.
Il Comune non poteva, pertanto, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato (ad esempio il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale) ovvero introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche non siano funzionali al governo del territorio, ma piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo.
Sulla base degli orientamenti indicati deve ritenersi totalmente illegittimo il divieto generalizzato regolamentato dal Comune e diretto ad impedire l’installazione di stazioni radio base “a distanze inferiori a 150 ml dalle zone classificate come residenziali dalle vigenti disposizioni del Piano Regolatore Generale.


Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 15 ottobre 2007
 
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