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Indici della Rassegna

Titolo
L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI RICHIEDE SEMPRE UN INTERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Campania, Sent. ottobre 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Campania – Salerno, sez. II – Sent. 5 ottobre 2007 n. 2060

Riferimenti Normativi:
- Art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241;
- Art. 8 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi introdotto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, e si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell’amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l’esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività amministrativa, ed un rapporto di strumentalità tra interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.
Come ampiamente ribadito da pronunciamenti del Consiglio di Stato, l’interesse all’accesso ai documenti va valutato in astratto, vale a dire senza che possa essere operato alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso. In termini generali, l’istituto dell’accesso trova applicazione nei confronti di ogni tipologia di attività della Pubblica Amministrazione, come si evince dal testo e dalla ratio dell’art. 22 della L. n. 241/90 che ha disciplinato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale”. Mediante la disciplina dell’accesso, il Legislatore ha permesso una più diffusa conoscenza dei processi decisionali favorendo così la partecipazione ed il controllo degli amministrati sui comportamenti dei soggetti che agiscono per l’Amministrazione. Con riferimento, invece, al bilanciamento tra il diritto di accesso degli interessati ed il diritto alla riservatezza dei terzi, il legislatore, nel prevedere la tutela di quest’ultimo, ha fatto salvo il diritto degli interessati alla visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. In conclusione il diritto di accesso non ha una funzione meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, bensì valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione del medesimo.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal controinteressato ed acriticamente ribadito dall’Amministrazione, sussiste l’interesse del confinante ad accedere agli atti della concessione edilizia o permesso di costruire. Pacifico in giurisprudenza che, come già disposto dall’art. 10 della legge n. 765 del 1967 e ribadito dagli artt. 8 e ss. della legge 241/90, al proprietario di un fondo spetta il rilascio di copia di tutti gli atti del procedimento attivato dal vicino per ottenere il titolo abilitativo edilizio.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 15 ottobre 2007
 
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