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Indici della Rassegna

Titolo
PERTINENZA URBANISTICA, AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE ?
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 ottobre 2007 n. 5515

Riferimenti Normativi:
- Art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497 ;
- Art. 9 L. 47 del 1985;
- Art. 4 D.L. 5 ottobre 1993 n. 398.

La nozione di pertinenza urbanistica, sottoposta in quanto tale al regime autorizzatorio in luogo di quello concessorio, ha peculiarità proprie che la distinguono da quella civilistica, dal momento che il manufatto deve essere non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere anche sfornito di un autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto rispetto all’edificio principale in modo da evitare il cosiddetto carico urbanistico.
Risulta, infatti, per costante orientamento giurisprudenziale, che la nozione di pertinenza deve essere interpretata alla luce dei principi della materia urbanistica – edilizia e non di quelli contenuti negli artt. 817 e ss. del c.c., nel senso che restano fuori dall’ambito di operatività della concessione edilizia gli interventi di edilizia minori. In tema di pertinenza è unicamente il tipo di collegamento funzionale con la cosa principale e non l’esistenza di un collegamento fisico l’elemento distintivo tra l’ampliamento della cosa principale (soggetto a concessione) in cui la nuova struttura costituisce elemento essenziale della stessa e pertinenza (soggetta ad autorizzazione) in cui il collegamento non attiene all’essenza della cosa, avendo solo funzione di mero servizio. La natura pertinenziale per fini edilizi non coincide con quella civilistica, ma comprende solo piccole opere accessorie prive di capacità di un utilizzo separato e indipendente, strettamente poste al servizio di quelle principali.
Inoltre, il fatto che il territorio sia assoggettato a vincoli di carattere paesistico, ai sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497, di per sé non comporta l’assoggettamento di qualsiasi intervento al regime concessorio, ma solo l’inapplicabilità della procedura cosiddetta di denuncia dell’inizio dell’attività, sempre che si dimostri l’esistenza di uno specifico vincolo gravante sull’immobile oggetto dell’intervento. Venendo al caso di specie, quindi, la sopraelevazione di un muro di cinta, circa 1 metro di altezza per la lunghezza di 20 metri, realizzato per sostituire una barriera metallica preesistente, e, quindi, per conferire una migliore protezione alla proprietà, senza alterare l’altezza complessiva della recinzione medesima, non solo può ritenersi una opera avente natura pertinenziale, ma rappresenta, altresì, un intervento modesto che non viene ad incidere sul carico urbanistico; tale opera, pertanto, anche se realizzata in un territorio assoggettato a vincoli di carattere paesistico, non è soggetta al regime concessorio, bensì a quello autorizzatorio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo l’ordine di demolizione disposto dalla P.A. motivato con riferimento al fatto dell’assenza del titolo edilizio.



Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 30 ottobre 2007
 
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