Indici della Rassegna
Titolo
PERTINENZA URBANISTICA,
AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE ?
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. ottobre 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 ottobre 2007 n. 5515
Riferimenti Normativi:
- Art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497 ;
- Art. 9 L. 47 del 1985;
- Art. 4 D.L. 5 ottobre 1993 n. 398.
La nozione di pertinenza urbanistica, sottoposta in quanto tale al regime autorizzatorio in luogo di quello concessorio, ha peculiarità proprie che la distinguono da quella civilistica, dal momento che il manufatto deve essere non solo preordinato ad unâoggettiva esigenza dellâedificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere anche sfornito di un autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto rispetto allâedificio principale in modo da evitare il cosiddetto carico urbanistico.
Risulta, infatti, per costante orientamento giurisprudenziale, che la nozione di pertinenza deve essere interpretata alla luce dei principi della materia urbanistica â edilizia e non di quelli contenuti negli artt. 817 e ss. del c.c., nel senso che restano fuori dallâambito di operatività della concessione edilizia gli interventi di edilizia minori. In tema di pertinenza è unicamente il tipo di collegamento funzionale con la cosa principale e non lâesistenza di un collegamento fisico lâelemento distintivo tra lâampliamento della cosa principale (soggetto a concessione) in cui la nuova struttura costituisce elemento essenziale della stessa e pertinenza (soggetta ad autorizzazione) in cui il collegamento non attiene allâessenza della cosa, avendo solo funzione di mero servizio. La natura pertinenziale per fini edilizi non coincide con quella civilistica, ma comprende solo piccole opere accessorie prive di capacità di un utilizzo separato e indipendente, strettamente poste al servizio di quelle principali.
Inoltre, il fatto che il territorio sia assoggettato a vincoli di carattere paesistico, ai sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497, di per sé non comporta lâassoggettamento di qualsiasi intervento al regime concessorio, ma solo lâinapplicabilità della procedura cosiddetta di denuncia dellâinizio dellâattività , sempre che si dimostri lâesistenza di uno specifico vincolo gravante sullâimmobile oggetto dellâintervento. Venendo al caso di specie, quindi, la sopraelevazione di un muro di cinta, circa 1 metro di altezza per la lunghezza di 20 metri, realizzato per sostituire una barriera metallica preesistente, e, quindi, per conferire una migliore protezione alla proprietà , senza alterare lâaltezza complessiva della recinzione medesima, non solo può ritenersi una opera avente natura pertinenziale, ma rappresenta, altresì, un intervento modesto che non viene ad incidere sul carico urbanistico; tale opera, pertanto, anche se realizzata in un territorio assoggettato a vincoli di carattere paesistico, non è soggetta al regime concessorio, bensì a quello autorizzatorio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo lâordine di demolizione disposto dalla P.A. motivato con riferimento al fatto dellâassenza del titolo edilizio.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 30 ottobre 2007
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