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Indici della Rassegna

Titolo
Protocollazione nelle p.a. e falsità degli atti
Argomento
Enti locali
Abstract
(Cassazione Penale, sent. 22 marzo 2004, n. 13890)
Testo

? Il Fatto

L’assessore di un comune, accortosi che nei verbali di alcune deliberazioni era stata erroneamente indicata la sua presenza, inviava, per contestare il fatto, una lettera protocollata all’impiegata ed al Segretario comunale.
Chiarito che trattavasi di un mero errore di battitura, nel registro di protocollo venivano cancellati gli estremi della lettera dell’assessore e sostituiti con quelli relativi ad un generico biglietto d’auguri.

Il segretario comunale, l’assessore e l’impiegata venivano condannati, ex art. 476 c.p., per falso materiale in atto pubblico.

In Cassazione gli imputati hanno inutilmente sollevato una serie di circostanze assolutorie, tra cui il falso grossolano, attese le modalità di emenda utilizzate (la precedente trascrizione era stata cancellata con tratti obliqui di penna che non impedivano la lettura del testo sottostante).


? Il Principio

La Cassazione si è dimostrata, sul tema, molto rigorosa, concentrandosi soprattutto sulla natura giuridica del protocollo.
Sottolineano, infatti, i giudici come, in tema di falso documentale, l’elemento caratterizzante l’atto pubblico vada ravvisato non tanto nella particolare intensità dell’efficacia probatoria del documento, quanto nell’appartenenza del fatto attestato alla sfera di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale o comunque caduta sotto la sua immediata percezione.

Deve quindi ritenersi atto pubblico – in relazione all’applicazione della norma penale considerata - ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale, sia nell’ipotesi in cui sia destinato a spiegare la sua efficacia nei confronti dei terzi, sia nel caso di atto meramente interno formato dal soggetto per documentare fatti riguardanti l’attività da lui svolta e la regolarità delle operazioni amministrative alle quali è addetto.

Il registro del protocollo integra per i Supremi Giudici gli estremi dell’atto pubblico.

Dalle considerazioni della Corte ne deriva l’onere, per il soggetto chiamato a svolgere un’attività pubblicistica, di porre particolare scrupolo nell’effettuazione di correzioni, integrazioni o rettifiche degli atti pubblici da esso redatti.

L’analisi della giurisprudenza fornisce in merito alcuni criteri utili a distinguere la fattispecie penalmente rilevante dall’ipotesi di semplice correzione di errori materiali.
L’agente – per poter essere punito - dovrà avere avuto la consapevolezza della “immutatio veri”, ovvero la coscienza di alterare la verità contenuta nell’atto pubblico, bene giuridico tutelato dalla norma.

Pertanto, il fatto commesso non dovrà essere frutto di mera negligenza o leggerezza del soggetto, in quanto tale fattispecie configurerebbe una limpida ipotesi di falso colposo, figura, questa, non punita penalmente dal nostro ordinamento.

Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 30 luglio 2004
 
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