Indici della Rassegna
Titolo
Protocollazione nelle p.a. e falsità degli atti
Abstract
(Cassazione Penale, sent. 22 marzo 2004, n. 13890)
Testo
? Il Fatto
Lâassessore di un comune, accortosi che nei verbali di alcune deliberazioni era stata erroneamente indicata la sua presenza, inviava, per contestare il fatto, una lettera protocollata allâimpiegata ed al Segretario comunale.
Chiarito che trattavasi di un mero errore di battitura, nel registro di protocollo venivano cancellati gli estremi della lettera dellâassessore e sostituiti con quelli relativi ad un generico biglietto dâauguri.
Il segretario comunale, lâassessore e lâimpiegata venivano condannati, ex art. 476 c.p., per falso materiale in atto pubblico.
In Cassazione gli imputati hanno inutilmente sollevato una serie di circostanze assolutorie, tra cui il falso grossolano, attese le modalità di emenda utilizzate (la precedente trascrizione era stata cancellata con tratti obliqui di penna che non impedivano la lettura del testo sottostante).
? Il Principio
La Cassazione si è dimostrata, sul tema, molto rigorosa, concentrandosi soprattutto sulla natura giuridica del protocollo.
Sottolineano, infatti, i giudici come, in tema di falso documentale, lâelemento caratterizzante lâatto pubblico vada ravvisato non tanto nella particolare intensità dellâefficacia probatoria del documento, quanto nellâappartenenza del fatto attestato alla sfera di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale o comunque caduta sotto la sua immediata percezione.
Deve quindi ritenersi atto pubblico â in relazione allâapplicazione della norma penale considerata - ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale, sia nellâipotesi in cui sia destinato a spiegare la sua efficacia nei confronti dei terzi, sia nel caso di atto meramente interno formato dal soggetto per documentare fatti riguardanti lâattività da lui svolta e la regolarità delle operazioni amministrative alle quali è addetto.
Il registro del protocollo integra per i Supremi Giudici gli estremi dellâatto pubblico.
Dalle considerazioni della Corte ne deriva lâonere, per il soggetto chiamato a svolgere unâattività pubblicistica, di porre particolare scrupolo nellâeffettuazione di correzioni, integrazioni o rettifiche degli atti pubblici da esso redatti.
Lâanalisi della giurisprudenza fornisce in merito alcuni criteri utili a distinguere la fattispecie penalmente rilevante dallâipotesi di semplice correzione di errori materiali.
Lâagente â per poter essere punito - dovrà avere avuto la consapevolezza della âimmutatio veriâ, ovvero la coscienza di alterare la verità contenuta nellâatto pubblico, bene giuridico tutelato dalla norma.
Pertanto, il fatto commesso non dovrà essere frutto di mera negligenza o leggerezza del soggetto, in quanto tale fattispecie configurerebbe una limpida ipotesi di falso colposo, figura, questa, non punita penalmente dal nostro ordinamento.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 30 luglio 2004
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