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Indici della Rassegna

Titolo
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, Sent. 0ttobre 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI Sent. 16 0ttobre 2007, n. 5425 -
Riferimenti normativi:
- D. Lgs. 490/1999

Gli impianti di distribuzione del carburante rientrano tra le opere impiantistiche a servizio della strada.

Il Decreto Legislativo n. 490/1999 ha come finalità principale quella di eliminare gli impianti che, per la loro ubicazione, possano recare pregiudizio a beni di interesse storico, artistico e ambientale.
Sulla scorta di tale principio le varie disposizioni legislative e regolamentari a livello locale debbono essere conformi, in ambito urbanistico, al dettato sopra indicato.
La problematica che emerge dalla fattispecie in esame è quella di verificare se la costruzione di un impianto per la distribuzione del carburante all’interno di una zona soggetta alla tutela integrale cui al D. Lgs. 490/1999 possa essere o meno autorizzata, sulla base di una norma regolamentare, quindi di rango secondario, che attribuisca tale facoltà.
I Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto, con la sentenza in epigrafe, che la presenza di un regolamento che si limiti a stabilire i criteri per

allocare impianti di distribuzione dei carburanti è pienamente legittima, in quanto la norma statale ammette interventi di recupero ambientale ed opere di attraversamento viarie ed impiantistiche con la realizzazione di impianti per lo svolgimento di servizi per gli utenti.
La costruzione di tali opere, come possono essere quelle per la distribuzione della benzina, sono perfettamente rispondenti a quanto previsto dalla normativa nazionale a tutela dell’ambiente non andando a ledere il principio della difesa dei beni di interesse storico, artistico ed ambientale nemmeno per il mancato rispetto della fascia contigua dei corsi d’acqua.
Il punto controverso è la qualificazione dell’impianto per la distribuzione del carburante.
Il legislatore individua come pertinenze della strada tutte quelle parti destinate in modo permanente al servizio o all’arredo funzionale della medesima.
In particolare vengono qualificate come pertinenze di servizio le aree di servizio con i relativi manufatti per il rifornimento, poste in modo permanente e continuo a favore della strada e degli utenti.
Questa caratteristica, come rilevabile dall’ art. 24 del Cds rileva come gli impianti di distribuzione del carburante sono opere che pur versandosi in area protetta sono idonee a tutelare le esigenze della collettività.
La normativa regolamentare che prevede l’installazione di impianti all’interno di aree sottoposte a particolare tutela non riguarda solo

opere quali linee telefoniche, elettriche o simili, ma è estensibile a manufatti, che, nel rispetto delle regole poste, soddisfano esigenze collettive, come quelli legate alla circolazione stradale.
Tali opere di modeste dimensioni non implicando alcuna trasformazione rilevante della zona interessata potendo essere consentite dalla norma regolamentare ed autorizzate.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 30 ottobre 2007
 
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