Indici della Rassegna
Titolo
OCCUPAZIONE ACQUISITIVA: ILLEGITTIMITÃ COSTITUZIONALE DELLE VIGENTI NORMA IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLâINDENNIZZO RISARCITORIO
Abstract
(Corte Costituzionale, sent. ottobre 2007; Corte Costituzionale, sent. ottobre 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Costituzionale, sent. 24 ottobre 2007 n. 348
- Corte Costituzionale, sent. 24 ottobre 2007 n. 349
La Corte con le sentenze in rassegna analizza le disposizioni dellâart. 5 bis, comma 7 bis del D.L. 333/1992 (come convertito e successivamente modificato ) e dellâart. 37 del D.P.R. 327/2001 secondo cui per la liquidazione del danno da occupazione espropriativa si applicano gli stessi criteri seguiti per la determinazione dellâindennità di esproprio escludendo comunque la riduzione del 40% ed applicando lâaumento del 10%.
A- Presupposto per lâintervento della Corte Costituzionale
Partendo dallâanalisi degli interventi censori della Corte di Giustizia di Strasburgo si premette che lâistituto, di creazione giurisprudenziale, dellâaccessione invertita è in contrasto con norma del trattato di Maastricht, così come sono con esse in contrasto le disposizioni che fissano i criteri per il risarcimento del conseguente danno.
Quanto premesso, le sentenze ricordano che lâordinamento italiano non consente, comunque, di poter procedere immediatamente alla disapplicazione delle norme interne risultanti in palese violazione dei citati principi della Convenzione europea, infatti le disposizioni della CEDU ârese esecutive da norma ordinaria ne acquistano il rango e non si collocano a livello di norma costituzionaleâ.
Non può reputarsi possibile neppure la mera disapplicazione delle norme italiane in contrasto con i principi comunitari e ciò non è messo in dubbio neppure dalla stessa Corte Europea che ha rimesso allo stato italiano â lâadozione delle misure legislative, amministrative e finanziarie per lâadeguamento del sistema interno alle norma sopranazionaliâ dando modo di aver certezza che gli interventi giurisdizionali ânon hanno effetti abrogativiâ.
Il giudice ordinario dovrà , quindi, interpretare la norma interna âconformemente ai principi comunitariâ e, laddove ciò non fosse perseguibile, dovrà evocare la Corte costituzionale.
B â Illegittimità costituzionale
Superata quindi lâanalisi dei motivi che hanno portato a reputare ammissibile lâintervento del giudice delle leggi, lo stesso torna ad analizzare la compatibilità costituzionale dellâistituto dellâaccessione invertita - od occupazione acquisitiva â ma solo per lâaspetto relativo alla ammissibilità comunitaria delle norme che determinano i criteri per il ristoro del danno causato al privato in conseguenza della detta acquisizione.
Richiamata lâevoluzione giurisprudenziale e normativa che ha dato corso e motivo allâemanazione delle disposizioni di cui al comma 7 bis dellâart. 5bis del D.L. 333/1992 ( che determina il ristoro del danno da illecito ragguagliandolo, seppur con adeguati correttivi, al criterio determinativo dellâindennità di esproprio) la Corte ricorda anche gli interventi demolitori della Corte Europea secondo cui il giusto equilibrio tra esigenza generale della comunità ed esigenza di salvaguardia del diritto del singolo non debbono portare sempre e comunque allâintegrale ristoro dellâespropriato.
Infatti esigenze generali di riforma economica e di giustizia sociale ben possono essere poste a fondamento di un sacrificio del privato. Diverso è il caso del singolo intervento che non si legge nellâeconomia della riforma politica, economica, sociale e non è connesso a circostanze particolari.
Parimenti, seppur la normativa interna consenta che il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva sia caratterizzato da una maggiorazione rispetto alla determinazione dellâindennità di espropriazione, âdetta maggiorazione non è in percentuale apprezzabilmente significativa da escludere la violazione del diritto di proprietà garantito dalla norma della convenzione europeaâ .
Ne consegue che se la norma che impone un ristoro da occupazione acquisitiva non preveda criteri di rispondenza al valore reale del bene sarà da intendersi in insanabile contrasto con lâart. 1 del Protocollo addizionale alla convenzione Europea e le motivazioni di temporaneità che hanno sorretto la conformità a disposizioni costituzionali delle dette norme non possono essere più poste a sostegno dellâesigenza del giusto sacrificio del privato laddove la pubblica amministrazione si sia resa colpevole di azioni in contrasto con lo schema legale dellâordinario procedimento.
Resta palese, poi, che alle disposizioni di cui al D.P.R. 327/2001 non è riconoscibile il carattere della provvisorietà , di talchè ripercorrendo per la definizione delle indennità dovute per il risarcimento del danno lo stesso criterio previsto in precedenza (approssimativamente dimidiazione del valore venale) viene violato il principio costituzionale del giusto ristoro. Secondo le segnalate pronunce quindi il legislatore dovrà tenere scisse le ipotesi di espropri singoli da quelle conseguenti ad espropri programmati di riforma economica i migliori condizioni di giustizia sociale.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 30 ottobre 2007
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