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Indici della Rassegna

Titolo
NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO
Argomento
Enti locali
Abstract
(TAR Campania, Sent. ottobre 2007)
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Campania Sez. I Sent. 18 ottobre 2007, n. 9672

Riferimenti normativi:
- L. 267/2000

E’ illegittima la deliberazione del consiglio comunale con cui è nominato il difensore civico dell’Ente Locale nel caso in cui lo statuto preveda sia la possibilità per i cittadini di presentare autocandidature sia forme di pubblicità idonee per rendere nota l’ iniziativa comunale.

La norma fondamentale per la regolamentazione dell’istituto del difensore civico è l’art. 11 D. Lgs. 267/2000 il quale rinvia agli statuti locali per la disciplina, tra l’altro, dell’elezione o nomina.
Tale riserva garantisce ai Comuni e Province di introdurre una regolamentazione che vede nel Consiglio l’ organo assembleare preordinato alla nomina.
Il problema che emerge dalla fattispecie affrontata è quella di verificare fin dove possono essere esercitati i poteri conferiti all’organo collegiale esistendo o meno un margine di discrezionalità nella scelta, sulla base di quanto prevedono le norme dello statuto e dei regolamenti attuativi dell’ Ente locale.
La presenza di apposite clausole possono far assimilare il procedimento di nomina ad una procedura concorsuale il cui provvedimento finale

richiede una motivazione o una di tipo fiduciario che non ha bisogno di una giustificazione appropriata.
L’utilizzo di espressioni spesso generiche all’interno dei regolamenti non permettono di comprendere con esattezza a quale tipologia si possa far riferimento.
Al contrario una chiarezza terminologica obbliga l’organo preposto a seguire quanto è tassativamente indicato nella normativa.
La presentazione dei curricula professionali impone all’Ente procedente di effettuare una valutazione comparativa la quale richiede nel momento in cui si procede alla scelta tra i candidati di dar luogo ad un provvedimento ampiamente motivato.
Alla medesima conclusione si arriva pur nell’ipotesi in cui la nomina abbia natura fiduciaria, essendo compito dell’Amministrazione procedente di rendere esplicito le ragioni della scelta effettuata nel privilegiare un aspirante all’incarico rispetto agli altri, in quanto la scelta riguarda una persona che assicuri un’adeguata conoscenza, in considerazione del ruolo che deve essere ricoperto.
A tali considerazioni se ne aggiunge un’altra completamente opposta, la quale individua nella scelta del difensore civico un atto politico in base al gradimento che il candidato ha avuto nell’Assemblea.
In tale scelta esiste comunque un limite per l’argano, che è quello di non oltrepassare i limiti imposti dallo statuto.
Le regole statutarie debbono essere rispettate e qualora esse prevedono una serie di adempimenti come quello di garantire ai partecipanti di presentare autocandidature o rendere pubblico, con idonei strumenti l’iniziativa per la nomina di un difensore civico, l’organo che procede non può che rispettare tale regole e qualora venga meno a tale suo obbligo l’atto adottato è illegittimo, potendo essere annullato in sede di giurisdizione amministrativa.




Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 30 ottobre 2007
 
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