Indici della Rassegna
Titolo
CIRCOLARE INTERPRETATIVA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Cassazione Sent.23031/2007 -
Riferimenti Normativi
- L. R. 02/2002 â
Testo
La circolare, qualora contenga una direttiva agli uffici perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere per lâamministrazione, non vincolante.
La natura interpretativa delle circolari, non fa assumere alle medesime alcuna efficacia normativa, di talché non essendo considerati atti generali non possono essere impugnati innanzi allâautorità giurisdizionale sia essa civile che amministrativa.
La circolare, se da un lato non vincola il destinatario ad uniformarsi al comportamento in essa indicato, dallâaltro non esclude la possibilità per gli uffici amministrativi cui è rivolta, di poterla disapplicare, non conformandosi alla medesima.
Eâ comunque evidente che lâorgano cui lâatto è rivolto terrà in considerazione il contenuto, ma qualora per qualsiasi regione decida di non rispettarlo, il provvedimento che adotterà non potrà essere considerato illegittimo.
Lâipotesi di illegittimità prevista normativamente è esclusivamente per violazione di legge, pertanto lâatto, pur non adeguandosi alla circolare, ma essendo comunque conforme alla legge è perfettamente valido, non
esistendo nel nostro ordinamento nessuna ipotesi di illegittimità per violazione della circolare.
Lâassenza della vincolavità della circolare vale altresì per lâautorità che lâha emanata, la quale può in qualsiasi momento modificare, correggere, ed addirittura disattendere lâinterpretazione fornita.
Il parere non vincolante che caratterizza lâatto non è impugnabile giurisdizionalmente né vincola il giudice a quanto in esso riportato, in quanto lâautorità giudicante è tenuta ad interpretare ed applicare esclusivamente le disposizioni normative ed a verificare la legittimità degli atti alle disposizioni medesime.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
giovedì 15 novembre 2007
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