Indici della Rassegna
Titolo
RIMORSO SPESE LEGALI AMMINISTRATORI: GIURISDIZIONE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziale:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 9 novembre 2007 n. 5786
Testo
Riferimenti Giurisprudenziale:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 9 novembre 2007 n. 5786
Secondo il pronunciamento in segnalazione la domanda di rimborso delle spese processuali sostenute dai funzionari onorari degli enti locali assume la consistenza del diritto soggettivo perfetto, confermandosi, così, lâorientamento della Corte di Cassazione S.U. n.478 del 13.1.2006.
Di recente è intervenuta âcomunque - la decisione della Cass. S. U. n.5398 del 9.3.2007 che (in pieno contrasto con il precedente orientamento) ha reputato che il riconoscimento del rimborso delle spese legali âresta affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede alla investitura ed è esclusivamente finalizzato al pubblico interesseâ con ciò ammettendo che il funzionario onorario ha, in materia, un mero interesse legittimo e che, ove intenda insorgere avverso provvedimenti di diniego del rimborso di spese legali, deve impugnare i relativi provvedimenti davanti al giudice amministrativo.
Il Consiglio di Stato nel confermare il precedente proprio avviso, avversando lâultima decisione della Suprema Corte, solleva obiezioni sul punto âqualificazione della posizioneâ reputandola di diritto soggettivo e perciò la domanda proposta avverso il diniego deve essere analizzata dal giudice ordinario.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 15 novembre 2007
Valuta questa Pagina stampa