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Indici della Rassegna

Titolo
RIMORSO SPESE LEGALI AMMINISTRATORI: GIURISDIZIONE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziale: - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 9 novembre 2007 n. 5786
Testo
Riferimenti Giurisprudenziale:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 9 novembre 2007 n. 5786
Secondo il pronunciamento in segnalazione la domanda di rimborso delle spese processuali sostenute dai funzionari onorari degli enti locali assume la consistenza del diritto soggettivo perfetto, confermandosi, così, l’orientamento della Corte di Cassazione S.U. n.478 del 13.1.2006.
Di recente è intervenuta –comunque - la decisione della Cass. S. U. n.5398 del 9.3.2007 che (in pieno contrasto con il precedente orientamento) ha reputato che il riconoscimento del rimborso delle spese legali “resta affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede alla investitura ed è esclusivamente finalizzato al pubblico interesse” con ciò ammettendo che il funzionario onorario ha, in materia, un mero interesse legittimo e che, ove intenda insorgere avverso provvedimenti di diniego del rimborso di spese legali, deve impugnare i relativi provvedimenti davanti al giudice amministrativo.
Il Consiglio di Stato nel confermare il precedente proprio avviso, avversando l’ultima decisione della Suprema Corte, solleva obiezioni sul punto “qualificazione della posizione” reputandola di diritto soggettivo e perciò la domanda proposta avverso il diniego deve essere analizzata dal giudice ordinario.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 15 novembre 2007
 
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