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Indici della Rassegna

Titolo
POTERI DEL SINDACO Riferimenti normativi:
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti normativi: - L. 160/2007
Testo
Riferimenti normativi:
- L. 160/2007

Saranno i sindaci ad adottare l’ordinanza di chiusura dei locali pubblici che non rispettino il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche dopo le due del mattino ai sensi dell’art. 6 L. 160/2007.

L. 160/2007, con cui è stato convertito il D. L. 117/2007, ha introdotto delle misure urgenti modificative al Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
L’obiettivo della riforma voluta dal Ministro Bianchi è quello di aumentare il margine di sicurezza per cercare di arginare un problema, come quello degli incidenti stradali, che ha assunto proporzioni ormai preoccupanti.
Per garantire un miglior raggiungimento di tale scopo la riforma prevede l’attribuzione di una serie di competenze ai vari organi.
In particolare l’articolo 6, al comma 2, statuisce che i gestori e titolari dei locali in cui si svolgono forme di intrattenimento debbono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore due della notte ed assicurasi che all’uscita del locale sia possibile effettuare una rilevazione del tasso alcolemico.
Ulteriore compito in capo ai gestori è quello di esporre all’entrata, all’interno ed all’uscita dei locali apposite tabelle per garantire un’informazione adeguata.

L’informazione risponde a due esigenze, l’una a scopo preventivo –divulgativo e l’altro con l’obiettivo di garantire ai frequentatori dei locali di essere a conoscenza della normativa vigente.
Tali obblighi gravano sui titolari dei locali all’interno dei quali si effettuano spettacoli ed intrattenimenti intendendo per quest’ultimi gli intrattenimenti musicali quali possono essere i concerti dal vivo e qualsiasi altra rappresentazione teatrale, di cabaret o artistica.
Il terzo comma della L. 160/2007stabilisce come l’inosservanza della disposizione in capo ai gestori implica la sanzione della chiusura del locale fino a trenta giorni, in base alla valutazione dell’autorità competente.
La genericità nell’individuazione dell’organo chiamato ad adottare il provvedimento ha reso necessario un intervento da parte del Ministero degli Interni che ha individuato nel sindaco il soggetto competente.
Al primo cittadino spetta quindi il compito di ordinare la chiusura dei locali qualora i gestori non rispettino la normativa prescindendo dall’organo che effettuerà gli accertamenti.
Si riconosce in capo al rappresentante dell’ente comunale questo ulteriore potere sanzionatorio di particolare gravità in quanto la chiusura può protrarsi per trenta giorni.
L’inasprimento delle sanzioni, l’obbligatorietà della divulgazione della normativa vigente, l’obbligo di non vendere alcolici all’interno dei locali oltre le due del mattino ed un coinvolgimento di tutte le strutture pubbliche, comprese quelle a livello locale, rientrano in quel procedimento di prevenzione dei rischi legati alla guida in stato di ebbrezza.
L’aspetto innovativo dell’orientamento del Ministero dell’interno è quello del coinvolgimento degli Enti Locali, nella persona del Sindaco, in quest’attività per arginare un evento che sta assumendo proporzioni preoccupanti.
E’ necessario, comunque chiarire che si tratta, come appunto riferito, di un semplice orientamento del ministero degli interni, nulla escludendo che vi potranno essere delle circolari ministeriali che individuino con esattezza l’organo preposto ai controlli ed alla irrogazione delle sanzioni, ma attualmente, stante il silenzio della norma, si ravvisa nel sindaco l’autorità preposta ad attuare i provvedimenti punitivi.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
giovedì 15 novembre 2007
 
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