Indici della Rassegna
Titolo
Ancora sulla valutazione numerica delle prove: tesi discordanti
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 19 luglio 2004, n. 5175)
Testo
E' particolarmente rilevante segnalare il contrasto giurisprudenziale in materia di valutazione in forma numerica delle prove scritte ed orali dei concorsi pubblici.
? Tesi della illegittimità della valutazione numerica
Nella Rassegna n. 26 del 2 luglio 2004 si poneva l'attenzione sulla sentenza del 28 giugno 2004, n. 4782, della V sezione del Consiglio di Stato, nella parte in cui veniva ritenuta illegittima la valutazione numerica delle prove di concorso senza la preventiva predisposizione dei criteri di massima e se non corredata dall'apposizione di note a margine dell'elaborato ai fini dell'individuazione degli aspetti della prova valutati negativamente.
A distanza di pochi giorni altre due sezioni- la quarta e la sesta - del Consiglio di Stato, ritornano sull'argomento, discostandosi dall'orientamento sopra ricordato.
? Tesi della legittimità della valutazione numerica
In particolare, con la sentenza n. 5175 del 19 luglio 2004, la IV sezione del Consiglio di Stato afferma che "anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, l'onere di motivazione dei giudizi concernenti prove scritte ed orali di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio alfanumerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione".
Le motivazioni che sorreggono detto orientamento le si individuano nelle esigenze di economicità dell'attività amministrativa di valutazione.
Precisano i giudici che detto metodo di valutazione assicura la necessaria chiarezza dei giudizi di merito compiuti dalle commissioni nell'esercizio di insindacabili apprezzamenti tecnici, salvo i casi della manifesta abnormità .
Tra i due orientamenti - nettamente contrapposti - si individua un indirizzo intermedio che sostiene l'impegno motivazionale, delle Commissioni delle procedure selettive, necessario al rispetto dell'ormai irrinunciabile principio della trasparenza.
? Tesi intermedia
La VI sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 22 giugno 2004, n. 4409, sostiene che le commissioni esaminatrici sono tenute a rendere percebile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio indicando, anche sinteticamente, gli elementi che siano di ausilio alla chiarezza e comprensione della semplice indicazione numerica.
Detto indirizzo è stato ripreso ed integrato, e reso applicabile anche all'ipotesi in cui la valutazione sia espressa attraverso espressione verbale (es. sufficiente).
Anche in questo caso, indipendentemente dalla estensione della formula utilizzata, si deve poter risalire agli aspetti della prova che hanno determinato il giudizio espresso.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 30 luglio 2004
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