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Indici della Rassegna

Titolo
ILLEGITTIMITA’ DELLE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Piemonte, sez. I, sent. 25 ottobre 2007 n. 3243 Riferimenti Normativi: - Art. 54 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000
Testo
Il Sindaco, quando emette ordinanze contingibili ed urgenti, agisce in veste di ufficiale del Governo ma non diventa ipso iure organo di una amministrazione dello Stato, restando incardinato nel complesso organizzativo dell’Ente locale; pertanto, nel caso di impugnativa delle suddette ordinanze, la notifica del ricorso giurisdizionale è correttamente effettuata presso la casa comunale, non delineando l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del Comune.
La facoltà del Sindaco di emettere ordinanze contingibili ed urgenti è legittimata qualora venga accertata una situazione di pericolo concreto per l’incolumità pubblica. E tale esercizio di poteri extra ordinem, di cui all’art. 54 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), presuppone una situazione di pericolo effettivo che deve essere esternata con congrua motivazione. Nella fattispecie oggetto della presente sentenza il Comune motivando l’atto col quale impedisce l’accesso e l’utilizzo di un impianto, menziona in modo esplicito oltre alla mancanza del certificato di agibilità dei locali dell’impresa anche ragioni attinenti la pubblica incolumità e la pubblica sicurezza, richiamando l’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 relativo al potere del sindaco di adottare, in veste di ufficiale del governo, ordinanze contingibili e urgenti. Tuttavia, corre l’obbligo evidenziare come la carenza del certificato di agibilità e della documentazione occorrente per il suo rilascio rileva ai fini dell’ordinaria dichiarazione di inagibilità del fabbricato e non può fondare, di per sé, un provvedimento contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità. Inoltre, l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 del T.U. Enti Locali ha carattere residuale, presupponendo l’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo con i mezzi previsti in via ordinaria dall’ordinamento, rappresentati, nel caso in esame, dall’intervento sull’atto autorizzatorio che facoltizza l’esercizio dell’attività insalubre nel centro abitato, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
Infine, atteso che l’unico elemento astrattamente idoneo a fondare l’ordinanza che dispone la chiusura della struttura produttiva è costituito dalle carenze prevenzionistiche rilevate dal competente Servizio della A.S.L., ed accertate in un sopralluogo dalla stessa effettuato, il Comune era tenuto ad individuare con chiarezza le deficienze riscontrate ed a generare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 15 novembre 2007
 
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