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Titolo
SANABILE LA NOTIFICA DI UNA SOLA COPIA A PIUâ PARTI PRESSO LâUNICO PROCURATORE COSTITUITO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. II, sent. 12 novembre 2007, n. 23514
Testo
Con univo motivo del ricorso si denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 359 e 291 c.p.c. e comunque delle norme in tema di notifica dellâimpugnazione.
Osservavano i ricorrenti che la notifica dellâatto di appello è stata eseguita mediante consegna nel domicilio eletto di una sola di una sola copia allâunico procuratore per la pluralità di parti appellate e costituite nel giudizio di primo grado. Secondo il loro assunto la Corte Territoriale, invece di dichiarare la contumacia di essi appellati, avrebbe dovuto ritenere nulla la notifica dellâatto di impugnazione e concedere termine per integrare la notifica stessa a tutte le parti del giudizio come richiesto anche dalla controparte in sede di precisazione delle conclusioni.
Secondo la Suprema Corte il ricorso ha un suo fondamento sulla scorta del principio (affermato dalle stesse Sezioni Unite con sentenza n. 9859/1997 e condiviso dal Collegio) secondo cui la notificazione dellâatto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore rispetto alle parti cui lâatto è destinato, non è inesistente , ma nulla.
In tale ipotesi non è consentito affermare che la notifica manchi di un elemento costitutivo essenziale o che sia stata eseguita in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, considerato anche lâobbligo del procuratore costituito nel precedente grado, sulla cui base è individuato come consegnatario dellâatto, di avvertire i clienti delle notificazioni di atti presso di lui effettuate.
Ne consegue che il relativo vizio può essere sanato, con efficacia âex tuncâ con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui lâimpugnazione è diretta, o medinate la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dellâart. 291 c.p.c. con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate.
A tale principio non si è adeguata la Corte di Merito la quale, nonostante lâeffettuata notifica dellâatto di appello a più parti con consegna di unâunica copia dello stesso presso lâunico procuratore, ha dichiarato la contumacia degli appellati invece di assegnare allâappellante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dellâatto dâimpugnazione a norma dellâart. 291 c.p.c.
Concludendo, con la sentenza in esame, pertanto, la SupremA corte fa chiarezza sulla notifica dellâatto di appello, nellâipotesi in cui sia stata esguita, presso il domicilio eletto, mediante la consegna di una sola copia allâunico procuratore per la pluralità di parti appellate e costituite nel giudizio di primo grado.
La notifica in questo caso è nulla e non inesistente: dunque si può sanare.
Il Giudice del gravame deve assegnare allâappellante un ytermine perentorio per la rinnovazione della notificazione dellâatto di appello ex art. 291 c.p.c.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 15 novembre 2007
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