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Indici della Rassegna

Titolo
SANABILE LA NOTIFICA DI UNA SOLA COPIA A PIU’ PARTI PRESSO L’UNICO PROCURATORE COSTITUITO
Argomento
Notificazioni
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, sez. II, sent. 12 novembre 2007, n. 23514
Testo
Con univo motivo del ricorso si denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 359 e 291 c.p.c. e comunque delle norme in tema di notifica dell’impugnazione.
Osservavano i ricorrenti che la notifica dell’atto di appello è stata eseguita mediante consegna nel domicilio eletto di una sola di una sola copia all’unico procuratore per la pluralità di parti appellate e costituite nel giudizio di primo grado. Secondo il loro assunto la Corte Territoriale, invece di dichiarare la contumacia di essi appellati, avrebbe dovuto ritenere nulla la notifica dell’atto di impugnazione e concedere termine per integrare la notifica stessa a tutte le parti del giudizio come richiesto anche dalla controparte in sede di precisazione delle conclusioni.

Secondo la Suprema Corte il ricorso ha un suo fondamento sulla scorta del principio (affermato dalle stesse Sezioni Unite con sentenza n. 9859/1997 e condiviso dal Collegio) secondo cui la notificazione dell’atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore rispetto alle parti cui l’atto è destinato, non è inesistente , ma nulla.

In tale ipotesi non è consentito affermare che la notifica manchi di un elemento costitutivo essenziale o che sia stata eseguita in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, considerato anche l’obbligo del procuratore costituito nel precedente grado, sulla cui base è individuato come consegnatario dell’atto, di avvertire i clienti delle notificazioni di atti presso di lui effettuate.

Ne consegue che il relativo vizio può essere sanato, con efficacia “ex tunc” con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l’impugnazione è diretta, o medinate la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell’art. 291 c.p.c. con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate.

A tale principio non si è adeguata la Corte di Merito la quale, nonostante l’effettuata notifica dell’atto di appello a più parti con consegna di un’unica copia dello stesso presso l’unico procuratore, ha dichiarato la contumacia degli appellati invece di assegnare all’appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell’atto d’impugnazione a norma dell’art. 291 c.p.c.

Concludendo, con la sentenza in esame, pertanto, la SupremA corte fa chiarezza sulla notifica dell’atto di appello, nell’ipotesi in cui sia stata esguita, presso il domicilio eletto, mediante la consegna di una sola copia all’unico procuratore per la pluralità di parti appellate e costituite nel giudizio di primo grado.
La notifica in questo caso è nulla e non inesistente: dunque si può sanare.
Il Giudice del gravame deve assegnare all’appellante un ytermine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello ex art. 291 c.p.c.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 15 novembre 2007
 
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