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Indici della Rassegna

Titolo
SILENZIO ASSENSO E RILASCIO DI “PERMESSO DI COSTRUIRE”
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
- Tar Emilia Romagna – Parma, sez. I – sent. n. 534 del 16 nov. 2007 Riferimenti Normativi: - Art. 8 della L. n. 94 del 1982.
Testo



Secondo un orientamento giurisprudenziale l’istituto del silenzio-assenso ex art. 8 del decreto-legge n. 9 del 1982 (convertito dalla legge n. 94 del 1982), è venuto meno per l’effetto di un’abrogazione implicita (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale), a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 del decreto-legge n. 398 del 1993 (convertito dalla legge n. 493 del 1993) recante una nuova esaustiva regolamentazione dell’inerzia delle Amministrazioni comunali sulla richiesta di concessioni edilizie.
Preliminarmente va considerato che, all’atto della presentazione di una simile istanza, la competente Autorità ha il potere-dovere di valutare se l’intervento edilizio sia conforme alle previsioni urbanistiche. Come il Collegio ha già avuto occasione di rilevare si presenta insuscettibile di approvazione un progetto edilizio recante un’autorimessa la quale presupponga un accesso carraio che, per ostacoli di ordine giuridico o materiale, si rileva in realtà inutilizzabile. Con riferimento alla fattispecie in oggetto è da ritenersi, quindi, legittimo il diniego di rilascio di permesso di costruire per essere l’erigendo fabbricato carente del necessario collegamento tra la rampa di accesso al piano seminterrato e la pubblica viabilità.
Venendo, infine, alle singole doglianze, appare priva di fondamento la censura incentrata sul difetto di motivazione, in quanto l’addotta inesistenza di un collegamento tra la rampa di accesso all’autorimessa e la viabilità pubblica evidenzia in modo comprensibile una ragione di preclusione al rilascio del titolo edilizio. Né v’è motivo di lamentare l’erroneo riferimento ad un parametro normativo estraneo a quelli rilevanti in sede di vaglio della richiesta di “permesso di costruire”, in quanto l’ordinario assetto urbanistico ed edilizio del territorio comunale non può prescindere dal regolare accesso degli insediamenti al sistema viario pubblico. La circostanza, poi, che la mancata realizzazione della strada sia imputabile all’inezia dell’Amministrazione comunale, se anche corrisponde al vero, non fa venir meno l’oggettiva impossibilità di impiego di un’autorimessa che implica una situazione di fatto ostativa al necessario collegamento con la viabilità pubblica; spetta, semmai, al privato avvalersi dei rimedi giuridici ammessi dall’ordinamento per ovviare alla lamentata omissione dell’Autorità competente.
Un’ulteriore questione è legata alla censura di sviamento, vizio che inficierebbe il provvedimento di diniego per essere lo stesso preordinato ad obiettivi diversi da quelli che avrebbero dovuto orientare l’azione amministrativa. Sennonché, come è noto, la sussistenza di detto profilo di illegittimità va dedotta mediante l’allegazione di precisi elementi probatori, che possono anche consistere in presunzioni o indizi, i quali devono in ogni caso rilevare in modo indubbio il dissimulato scopo dell’atto, onde non possono ritenersi sufficienti a suffragare la dedotta censura i semplici sospetti o le supposizioni, avulsi da qualsivoglia indizio o principio di prova; il che induce al rigetto della doglianza, priva di idoneo supporto probatorio, e dunque del tutto generica.



Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 30 novembre 2007
 
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