Indici della Rassegna
Titolo
SILENZIO ASSENSO E RILASCIO DI
âPERMESSO DI COSTRUIREâ
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
- Tar Emilia Romagna â Parma, sez. I â sent. n. 534 del 16 nov. 2007
Riferimenti Normativi:
- Art. 8 della L. n. 94 del 1982.
Testo
Secondo un orientamento giurisprudenziale lâistituto del silenzio-assenso ex art. 8 del decreto-legge n. 9 del 1982 (convertito dalla legge n. 94 del 1982), è venuto meno per lâeffetto di unâabrogazione implicita (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale), a seguito dellâentrata in vigore dellâart. 4 del decreto-legge n. 398 del 1993 (convertito dalla legge n. 493 del 1993) recante una nuova esaustiva regolamentazione dellâinerzia delle Amministrazioni comunali sulla richiesta di concessioni edilizie.
Preliminarmente va considerato che, allâatto della presentazione di una simile istanza, la competente Autorità ha il potere-dovere di valutare se lâintervento edilizio sia conforme alle previsioni urbanistiche. Come il Collegio ha già avuto occasione di rilevare si presenta insuscettibile di approvazione un progetto edilizio recante unâautorimessa la quale presupponga un accesso carraio che, per ostacoli di ordine giuridico o materiale, si rileva in realtà inutilizzabile. Con riferimento alla fattispecie in oggetto è da ritenersi, quindi, legittimo il diniego di rilascio di permesso di costruire per essere lâerigendo fabbricato carente del necessario collegamento tra la rampa di accesso al piano seminterrato e la pubblica viabilità .
Venendo, infine, alle singole doglianze, appare priva di fondamento la censura incentrata sul difetto di motivazione, in quanto lâaddotta inesistenza di un collegamento tra la rampa di accesso allâautorimessa e la viabilità pubblica evidenzia in modo comprensibile una ragione di preclusione al rilascio del titolo edilizio. Né vâè motivo di lamentare lâerroneo riferimento ad un parametro normativo estraneo a quelli rilevanti in sede di vaglio della richiesta di âpermesso di costruireâ, in quanto lâordinario assetto urbanistico ed edilizio del territorio comunale non può prescindere dal regolare accesso degli insediamenti al sistema viario pubblico. La circostanza, poi, che la mancata realizzazione della strada sia imputabile allâinezia dellâAmministrazione comunale, se anche corrisponde al vero, non fa venir meno lâoggettiva impossibilità di impiego di unâautorimessa che implica una situazione di fatto ostativa al necessario collegamento con la viabilità pubblica; spetta, semmai, al privato avvalersi dei rimedi giuridici ammessi dallâordinamento per ovviare alla lamentata omissione dellâAutorità competente.
Unâulteriore questione è legata alla censura di sviamento, vizio che inficierebbe il provvedimento di diniego per essere lo stesso preordinato ad obiettivi diversi da quelli che avrebbero dovuto orientare lâazione amministrativa. Sennonché, come è noto, la sussistenza di detto profilo di illegittimità va dedotta mediante lâallegazione di precisi elementi probatori, che possono anche consistere in presunzioni o indizi, i quali devono in ogni caso rilevare in modo indubbio il dissimulato scopo dellâatto, onde non possono ritenersi sufficienti a suffragare la dedotta censura i semplici sospetti o le supposizioni, avulsi da qualsivoglia indizio o principio di prova; il che induce al rigetto della doglianza, priva di idoneo supporto probatorio, e dunque del tutto generica.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 30 novembre 2007
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