Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NON POSSONO ESSERE STABILITI DOPO L’AVVENUTA CONOSCENZA DEGLI STESSI
Argomento
Concorsi
Abstract
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 23 novembre 2007, n. 6005
Testo


Con un primo ricorso al TAR veniva impugnata una delibera consiliare con la quale il Comune aveva modificato il Regolamento Comunale relativo alla predeterminazione dei criteri per la selezione del personale dipendente di ruolo ai fini dell’attribuzione dei livelli economici differenziati di professionalità.
Tra i motivi di illegittimità veniva prospettata la modifica regolamentare "a posteriori”, ossia quando la selezione dei dipendenti era già stata effettuata dall’apposita commissione.
Rigettato il ricorso, i ricorrenti proponevano appello.
Il Tar, per disattendere la censura avrebbe erronemante fatto leva sul carattere non definitivo (in attesa dell’approvazione da parte del competente organo comunale) della selezione effettuata dalla commissione, mentre l’illegittimità deriverebbe dal principio (ribadito dall’art. 36, comma 2 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, che stabilisce che la selezione si sarebbe dovuta effettuare sulla base di obiettivi criteri “predeterminati” in sede di contrattazione decentrata) secondo cui nelle procedure concorsuali i criteri di valutazione dei titoli non possono essere stabiliti dopo l’avvenuta conoscenza dei titoli stessi.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto di non poter condividere la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale.
Il principio invocato dagli appellanti si riferisce alle scelte discrezionali contenute negli atti di carattere generale (bandi di concorso, criteri di valutazione dei titoli e delle prove stabiliti dalla commissione giudicatrice) che disciplinano i singoli concorsi, giacchè si vuole fugare ogni sospetto di violazione della par condicio tra i concorrenti.
Diversa è invece la situazione nel caso di specie ove vengono in considerazione profili di legittimità dell’azione amministrativa, riguardanti peraltro, non già un atto relativo ad un singolo concorso, bensì un regolamento, e cioè un atto generale ed astratto che disciplina in via generale ed astratta la materia con riferimento ad ogni procedura concorsuale dello stesso tipo.
Allorquando si prospetta una illegittimità della procedura concorsuale, l’esigenza primaria è quella di ripristinare la legalità violata, esigenza rispetto alla quale non è configurabile alcuna violazione della par condicio, essendo quest’ultima assicurata in primo luogo da un rigoroso rispetto della norma di legge e di regolamento.
Nel caso di specie l’atto oggetto di modifica è un regolamento destinato a porre una disciplina uniforme per tutte le procedure concorsuali dello stesso tipo, sicchè era particolarmente avvertita l’esigenza di un intervento immediato per assicurare a tutti gli interessati, sia nella procedura in esame sia in successive procedure, lo stesso trattamento, conforme alla normativa in materia.



Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 30 novembre 2007
 
Valuta questa Pagina
stampa