Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Abruzzo Sez. I Sent. 16 novembre 2007 n. 739 - Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 9 ottobre 2006, n. 6006 Riferimenti normativi: - D. Lgs. 267/2000
Testo


Le dimissioni dei consiglieri per produrre l’effetto dello scioglimento del consiglio comunale debbono essere raccolte in un documento unico, o, se riportati in più atti, debbono essere presentate contemporaneamente .

L’art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000 indica tra le ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali la “cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati”.
La ratio della norma è quello di garantire che l’iniziativa rivolta allo scioglimento del consiglio comunale sia sorretta dalla volontà di far dissolvere l’organo rappresentativo e per raggiungere tale obiettivo i consiglieri sono obbligati a presentare le loro dimissioni contestualmente in un documento unico o, comunque contemporaneamente, qualora fossero redatti in una pluralità di atti.
L’importanza del gesto è oltremodo ravvisabile nell’esigenza che tali atti debbono essere presentati personalmente dal consigliere o da altra persona, purché, in quest’ultima ipotesi, le dimissioni siano

corredate dall’autenticazione della firma, avendo solo in tal caso la certezza che tale manifestazione di volontà provenga effettivamente dal componente dell’organo rappresentativo.
Le dimissioni, irrevocabili, della maggioranza producono immediatamente un effetto grave nella vita dell’ente locale e ciò giustifica l’ inderogabilità circa le modalità dell’iniziativa.
Risulta in modo inequivoco che il risultato non può provenire da un unico consigliere, ma da un insieme di essi, non intesi individualmente, bensì nel loro insieme tale da esprimere la volontà richiesta quale quella della metà più uno.
Ne consegue che l’effetto non si produce qualora le dimissioni siano presentate personalmente con atti distinti e tra loro non collegati.
Non producendosi effetto dissolutorio, il consiglio comunale provvede, ai sensi dell’art. 38 comma 8 D. Lgs. 267/2000, entro e non oltre dieci giorni alla surroga dei consiglieri dimissionari, seguendo l’ordine di presentazione come risulta dal protocollo.
Quest’ultimo aspetto non risulta, comunque pacifico in Giurisprudenza, infatti i giudici amministrativi, in due recenti sentenze, commentate in precedenti articoli, ritengono che il mancato raggiungimento dello scopo delle dimissioni presentate, ossia lo scioglimento del consiglio comunale, non possono determinare la cessazione dalla carica aderendo, in questo modo all’idea per cui se le dimissioni non producono il risultato previsto non si può procede all’ atto di surroga dei consiglieri, in considerazione dell’ inscindibilità del legame tra le volontà dei consiglieri, interpretate come un atto unico.
E’ necessario far notare come questa linea interpretativa è criticabile da altra parte della Giurisprudenza la quale interpreta in senso letterale la norma di cu all’art. 38 comma 8 T.U.E.L., per cui le dimissioni una volte presentate, prescindendo dallo scopo da raggiungere, sono irrevocabili, legittimandone la surroga ad opera del consiglio comunale.
Pur a fronte di questi due differenti indirizzi, i Giudici Amministrativi sono concordi nel ritenere che la caducazione dell’organo rappresentativo si possa verificare esclusivamente nel rispetto del procedimento e delle formalità previste dal legislatore.




Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 30 novembre 2007
 
Valuta questa Pagina
stampa