Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
 
	 
	
	
	    Abstract
	    
Riferimenti Giurisprudenziali:
-	TAR Abruzzo Sez. I Sent. 16 novembre 2007 n. 739
-	Consiglio di Stato, Sez. V,  Sent. 9 ottobre 2006, n. 6006 
Riferimenti normativi:
- D. Lgs. 267/2000 
 
	 
	
	    Testo
	    
Le dimissioni dei consiglieri per produrre lâeffetto dello scioglimento del consiglio comunale debbono essere raccolte in un documento unico, o, se riportati in più atti, debbono essere presentate contemporaneamente .
Lâart. 141 del decreto legislativo n. 267/2000 indica tra le ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali la âcessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnatiâ.
La ratio della norma è quello di garantire che lâiniziativa rivolta allo scioglimento del consiglio comunale sia sorretta dalla volontà di far dissolvere lâorgano rappresentativo e per raggiungere tale obiettivo i consiglieri sono obbligati a presentare le loro dimissioni contestualmente in un documento unico o, comunque contemporaneamente, qualora fossero redatti in una pluralità di atti.
Lâimportanza del gesto  è oltremodo ravvisabile nellâesigenza che tali atti debbono essere presentati personalmente dal consigliere o da altra persona, purché, in questâultima ipotesi, le dimissioni siano 
corredate dallâautenticazione della firma, avendo solo in tal caso la certezza che tale manifestazione di volontà provenga effettivamente dal componente dellâorgano rappresentativo.
Le dimissioni, irrevocabili, della maggioranza producono immediatamente un effetto grave nella vita dellâente locale  e ciò giustifica lâ inderogabilità  circa le modalità dellâiniziativa.
Risulta in modo inequivoco che il risultato non può provenire da un unico consigliere, ma da un insieme di essi, non intesi individualmente, bensì nel loro insieme tale da esprimere la volontà richiesta quale quella  della metà più uno.
Ne consegue che lâeffetto non si produce qualora le dimissioni siano presentate personalmente con atti distinti  e tra loro non collegati.
Non producendosi  effetto dissolutorio, il consiglio comunale provvede, ai sensi dellâart. 38 comma 8 D. Lgs. 267/2000, entro e non oltre dieci giorni alla surroga dei consiglieri dimissionari, seguendo lâordine di presentazione come risulta dal protocollo.
Questâultimo aspetto non risulta, comunque pacifico in Giurisprudenza, infatti i giudici amministrativi, in due recenti sentenze, commentate in precedenti articoli, ritengono che il mancato raggiungimento dello scopo delle dimissioni presentate, ossia lo scioglimento del consiglio comunale, non possono determinare la cessazione dalla carica  aderendo, in questo modo allâidea per cui se le dimissioni non producono il risultato previsto non si può procede allâ atto di surroga dei consiglieri, in considerazione dellâ inscindibilità del legame tra le volontà dei consiglieri, interpretate  come un atto unico.  
Eâ necessario far notare come questa linea interpretativa è criticabile da altra parte della Giurisprudenza la quale interpreta in senso letterale la norma di cu allâart. 38 comma 8 T.U.E.L., per cui le dimissioni una volte presentate, prescindendo dallo scopo da raggiungere, sono irrevocabili, legittimandone la surroga ad opera del consiglio comunale.     
Pur a fronte di questi due differenti indirizzi, i Giudici Amministrativi sono concordi nel ritenere che la caducazione dellâorgano rappresentativo si possa verificare esclusivamente nel rispetto del procedimento e delle formalità previste dal legislatore.
   
 
	 
	
	    Autore
	    Dott. Grasselli Stefano 
	 
	
	    Data
	    venerdì 30 novembre 2007 
	 
 
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