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Indici della Rassegna

Titolo
Contratti - gara - correzione errori
Argomento
Concorsi
Abstract
(Tar Lazio, sez. III bis, sent. 23 luglio 2004, n. 7288)
Testo

? La massima
La facoltà concessa alle amministrazioni, di richiedere, ai partecipanti alla gara, chiarimenti in ordine alle offerte non può essere interpretata estensivamente e tale da ammettere la correzione dell’offerta stessa.

Giusta la disposizione dell’art. 15, del Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n. 358 - come successivamente modificato ed integrato - le amministrazioni possono consentire alle imprese concorrenti di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni.
La norma in analisi, in linea con i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, è supportata dai principi - di matrice civilistica - della “ buona fede nelle trattative negoziali” e mira a dar certezza alla sostanza, declassando il mero formalismo.

L’integrazione documentale o la rettifica, conseguentemente, debbono attenere agli atti già esibiti e, nello specifico, al loro contenuto ma, sul presupposto della riconoscibilità e rilevanza dell’errore.

Va da sé che non può consentirsi che si proceda a modifiche sostanziali dell’offerta o dei suoi elementi costitutivi, adducendo necessità chiarificatrici o errori nella formulazione materiale della proposta al fine di ovviare a proprie negligenze.

L’errore materiale è tale solo se rilevabile senza che siano necessarie particolari verifiche, accertamenti ed interventi interpretativi.
Seguendo detti principi, il TAR ha escluso che si potesse ammettere la riformulazione dell’offerta – secondo la locuzione del chiarimento – dell’ impresa che, erroneamente e contrariamente alla prima proposta, aveva rettificato il costo di manutenzione trasformandolo da quadriennale in annuale.
Consentire il mutamento avrebbe comportato la violazione del principio della par condicio, laddove la complessità dell’offerta, e la errata formulazione della stessa, erano tali da imputarsi a mera negligenza della partecipante e non alla stazione appaltante cui compete solo la valutazione delle offerte e non l’analisi comparativa delle stesse per appurare se siano afflitte da errori di calcolo.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 30 luglio 2004
 
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