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Indici della Rassegna

Titolo
AUSILIARI DEL TRAFFICO
Argomento
Codice della Strada
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte Cassazione, sent. 20558/2007 Riferimenti Normativi - L. 488/1999
Testo

Gli ausiliari del traffico possono elevare sanzioni per tutte le violazioni commesse nell’area della sosta.

L’ausiliario del traffico è quel soggetto cui la legge conferisce il potere di irrogare sanzioni per violazione al codice della strada.
Tale potere è circoscritto esclusivamente alle violazioni in materia di sosta ed esclusivamente nelle aree oggetto di concessione.
Il conferimento è strumentale allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi concorrendo a ridurre il grave problema del congestionamento nella circolazione dei centri abitati.
Se questo è lo scopo della loro istituzione, gli ausiliari risultano legittimati ad accertare qualsiasi violazione in materia di sosta, senza alcuna altra competenza.
Questa limitata funzione è pacificamente riconosciuta sia in dottrina che in Giurisprudenza, non conferendo in capo a tali organi la legittimazione ad intervenire nella repressione di altre condotte lesive.
La circoscrizione dell’ambito operativo viene però allargata per quanto riguarda il contenuto degli interventi esteso anche alla prevenzione ed all’accertamento di tutte le violazioni collegate alla sosta.

La funzione di ausiliari del traffico può essere sia in capo al dipendente comunale, che a quelli delle società di gestione dei parcheggi, all’interno della zona loro concessa.
Qualora un’amministrazione comunale affidi in concessione la gestione del servizio di parcheggio a pagamento ad un’azienda il potere conferito ai loro dipendenti comprende qualsiasi infrazione al divieto di sosta che si verifichi all’interno della zona oggetto della concessione medesima.
Pertanto risultano legittimi i verbali di contestazione elevati dal personale della concessionaria in riferimento a qualsiasi violazione alla sosta commessa nella zona di sua gestione, poiché il parcheggio è consentito esclusivamente negli spazi indicati e con il pagamento della relativa tariffa.
Bisogna tener conto che il concessionario basa la sua opera nella riscossione di una parte degli introiti e si vedrebbe ledere questa sua iniziativa da qualsiasi violazione legata al proprio operato.
Pertanto la lesione alla normativa agirebbe negativamente con il diritto alla riscossione e ciò legittima l’intervento repressivo.
La sentenza commentata evidenzia come l’attività degli ausiliari è caratterizzata da due elementi quali il territorio e la materia di propria competenza.
Quanto al primo aspetto, tali soggetti possono agire esclusivamente nell’ambito a loro conferito dal provvedimento dell’Ente Locale.
Per il secondo elemento, i loro interventi possono essere rivolti esclusivamente a quanto previsto dalla norma, essendo il compito loro conferito quello di prevenire e reprimere gli illeciti relativi al mancato rispetto del divieto di sosta.


Se questo è il loro ruolo, all’interno della zona di loro competenza, gli ausiliari potranno effettuare tutti gli interventi elevando multe per qualsiasi ragione legata al mancato rispetto degli obblighi della sosta e non solo, quindi nell’ipotesi del non pagamento del biglietto nelle zone blu.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 30 novembre 2007
 
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