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Indici della Rassegna

Titolo
INDEROGABILITÀ DEI TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 21 novembre 2007 n. 5909
Testo
E’ da escludere dalla gara l’impresa che, in violazione del chiaro dettato della a lex specialis, che richiedeva che la domanda di partecipazione dovesse contenere dichiarazioni da parte di più istituti bancari “da cui si avesse contezza e riprova che il concorrente disponesse di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire la fornitura di cui al bando” ha prodotto solo attestazione circa la correttezza contabile, la puntuale osservanza degli impegni assunti ed il godimento di stima e considerazione.
Poiché la detta testimonianza, seppur di fiducia popolare, non assolve all’ attestazione richiesta dal bando con prescrizione chiara, semplice, ripetuta (conforme a quanto prescritto dal T.U. appalti), è indubbia la necessitata correlazione stretta e doverosa tra la carenza e la comminata l’esclusione dalla gara. Né, a fronte della previsione di specifica sanzione (esclusione), si può fondatamente reputare sussistere ipotesi di atteggiamenti e provvedimenti facoltativi integrativi delle carenze documentali. Non sarebbe plausibile ammettere la facoltà di completare od integrare la documentazione insufficiente atteso che, diversamente reputando ed operando, s’introdurrebbe la massima incertezza nella conduzione delle pubbliche gare, eludendo il principio della inderogabilità dei termini per la partecipazione.
Autore
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Data
martedì 20 novembre 2007
 
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