Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    INDEROGABILITÃ DEI TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
	 
	
	
	    Abstract
	    Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 21 novembre 2007 n. 5909 
	 
	
	    Testo
	    Eâ da escludere dalla gara lâimpresa che, in violazione del chiaro dettato della a lex specialis, che richiedeva che la domanda di partecipazione dovesse contenere dichiarazioni da parte di più  istituti bancari âda cui si avesse contezza e riprova che il concorrente disponesse  di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire la fornitura di cui al bandoâ  ha prodotto solo attestazione circa la correttezza contabile, la puntuale osservanza degli impegni assunti ed il godimento di stima e considerazione. 
Poiché la detta testimonianza, seppur di fiducia popolare, non assolve allâ attestazione richiesta dal bando con prescrizione chiara, semplice, ripetuta (conforme a quanto prescritto dal T.U. appalti), è indubbia la necessitata correlazione stretta e doverosa tra la carenza e la comminata lâesclusione dalla gara. Né, a fronte della previsione di specifica sanzione (esclusione), si può fondatamente reputare sussistere ipotesi di atteggiamenti e provvedimenti facoltativi integrativi delle carenze documentali. Non sarebbe plausibile ammettere la facoltà di completare od integrare la documentazione insufficiente atteso che, diversamente reputando ed operando, sâintrodurrebbe la massima incertezza nella conduzione delle pubbliche gare, eludendo il principio della inderogabilità dei termini per la partecipazione. 
 
	 
	
	
	    Data
	    martedì 20 novembre 2007 
	 
 
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