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Indici della Rassegna

Titolo
l’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE NON PRODUCE EFFETTI NEGATIVI SUL CONTRATTO STIPULATO MEDIO TEMPORE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenizali: - Tar Lazio, Roma, Sez. I, sent. 19 novembre 2007 n. 11330
Testo




L’art. 246, co. 4, D.Lgs. 163/2006 statuisce che la sospensione o l’annullamento dell’affidamento di un’opera, servizio o fornitura pubblica ad opera dell’autorità giudiziaria amministrativa non comporta la caducazione del contratto già stipulato tra la stazione appaltante e l’impresa risultata aggiudicataria all’esito del procedimento di scelta del contraente.
Ne deriva che in ipotesi di tal fatta l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione della gara non potrebbe comportare alcun vantaggio immediato e di tipo provvedimentale per la società ricorrente ed alcun nocumento per la ricorrente resasi aggiudicataria.
Poiché la non aggiudicataria non può ottenere una nuova aggiudicazione in suo favore, non potrebbe più conseguire alcuna utilità dall’azione giudiziaria, l’impresa aggiudicataria, di contro, conserva titolo all’esecuzione dell’opera proprio per i rapporti obbligatori che sono sorti con la stipula del contratto che non può essere annullato o subire effetti da un eventuale giudicato di annullamento.
Ne consegue che la tutela sostanziale della posizione giuridica della ricorrente principale può avvenire soltanto attraverso lo strumento risarcitorio.
Il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
Autore
Data
venerdì 30 novembre 2007
 
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