Indici della Rassegna
Titolo
lâANNULLAMENTO DELLâAGGIUDICAZIONE NON PRODUCE EFFETTI NEGATIVI SUL CONTRATTO STIPULATO MEDIO TEMPORE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenizali:
- Tar Lazio, Roma, Sez. I, sent. 19 novembre 2007 n. 11330
Testo
Lâart. 246, co. 4, D.Lgs. 163/2006 statuisce che la sospensione o lâannullamento dellâaffidamento di unâopera, servizio o fornitura pubblica ad opera dellâautorità giudiziaria amministrativa non comporta la caducazione del contratto già stipulato tra la stazione appaltante e lâimpresa risultata aggiudicataria allâesito del procedimento di scelta del contraente.
Ne deriva che in ipotesi di tal fatta lâeventuale annullamento dellâaggiudicazione della gara non potrebbe comportare alcun vantaggio immediato e di tipo provvedimentale per la società ricorrente ed alcun nocumento per la ricorrente resasi aggiudicataria.
Poiché la non aggiudicataria non può ottenere una nuova aggiudicazione in suo favore, non potrebbe più conseguire alcuna utilità dallâazione giudiziaria, lâimpresa aggiudicataria, di contro, conserva titolo allâesecuzione dellâopera proprio per i rapporti obbligatori che sono sorti con la stipula del contratto che non può essere annullato o subire effetti da un eventuale giudicato di annullamento.
Ne consegue che la tutela sostanziale della posizione giuridica della ricorrente principale può avvenire soltanto attraverso lo strumento risarcitorio.
Il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
Data
venerdì 30 novembre 2007
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