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Indici della Rassegna

Titolo
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E PARERI NON OBBLIGATORI.
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - CGA, sent. 21 ottobre 2007 n. 1049
Testo


La pubblica amministrazione che nell’adottare un provvedimento si discosti dal parere richiesto, seppur non obbligatorio, ha il dovere di dar conto delle ragioni del diverso avviso, motivando espressamente circa le ragioni che l’hanno indotta a disattendere il supporto richiesto.
L’istanza di contributo conoscitivo infatti va intesa quale necessità di chiarimenti e cognizioni di cui essa si riconosce priva, di talchè deve assumersi che si sia adottato un atto di autolimitazione nella futura scelta di cui deve tenersi conto.
L’amministrazione, ottenute le manifestazioni di scienza di cui era carente, deve tener indenne il contributo e laddove non reputa doversi conformare ad esso ha l’obbligo – pena il vizio di eccesso di potere – di rendere edotte le ragioni giuridiche che le impongono il dovere di discostarsi dalle conclusioni cui si era pervenuti nel parere richiesto.


Autore
Data
venerdì 30 novembre 2007
 
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