Indici della Rassegna
Titolo
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E PARERI NON OBBLIGATORI.
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- CGA, sent. 21 ottobre 2007 n. 1049
Testo
La pubblica amministrazione che nellâadottare un provvedimento si discosti dal parere richiesto, seppur non obbligatorio, ha il dovere di dar conto delle ragioni del diverso avviso, motivando espressamente circa le ragioni che lâhanno indotta a disattendere il supporto richiesto.
Lâistanza di contributo conoscitivo infatti va intesa quale necessità di chiarimenti e cognizioni di cui essa si riconosce priva, di talchè deve assumersi che si sia adottato un atto di autolimitazione nella futura scelta di cui deve tenersi conto.
Lâamministrazione, ottenute le manifestazioni di scienza di cui era carente, deve tener indenne il contributo e laddove non reputa doversi conformare ad esso ha lâobbligo â pena il vizio di eccesso di potere â di rendere edotte le ragioni giuridiche che le impongono il dovere di discostarsi dalle conclusioni cui si era pervenuti nel parere richiesto.
Data
venerdì 30 novembre 2007
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