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Indici della Rassegna

Titolo
CONCESSIONE EDILIZIA E SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Campania – Napoli, sez. VII – sent. 12 dicembre 2007 n. 16213; Riferimenti Normativi: - Art. 4, comma 1, della L. n. 10 del 1977;
Testo


Legittimato a richiedere la concessione edilizia ai sensi dell’art. 4 comma 1, della L. n. 10 del 1977 (oggi, per il permesso di costruire, v. l’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001) è o il titolare del diritto reale di proprietà sul fondo o chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, ha, per effetto di questo, obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui chiede la concessione.
Il rilascio della concessione edilizia (oggi, permesso di costruire) impone all’amministrazione comunale una preliminare verifica circa la legittimazione sostanziale del soggetto che chiede di esercitare lo ius aedificandi, in tal senso inducendo la prescrizione di cui all’art. 4, comma 1, L. n. 10 del 1977 (“la concessione è data dal Sindaco al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla”), e oggi quella di cui all’art. 11, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001 (“il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”); onde l’accertamento del possesso del titolo a costruire costituisce una condizione la cui mancanza impedisce all’ente comunale di procedere oltre nell’esame dell’istanza.
E’ da ritenersi, quindi, illegittima una concessione edilizia per la realizzazione di lavori di manutenzione e sistemazione di un viale di accesso ad un appezzamento di terreno, rilasciata in favore del titolare di una servitù di passaggio pedonale sullo stesso viale, senza il preventivo assenso del relativo proprietario, atteso che la limitata legittimazione ad inoltrare domanda di rilascio di una concessione edilizia, spendibile da parte del titolare di una servitù di passaggio pedonale, non abilita l’interessato a realizzare innovazioni sull’immobile medesimo che rendono più gravosa la situazione del fondo servente.
Ed infatti, parte attrice aveva eccepito come la determinazione dell’amministrazione fosse viziata, in quanto la mera servitù di passaggio pedonale di cui sono titolari i convenuti non costituisce titolo idoneo ex art. 11 del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 per trasformare la proprietà servente.
Inoltre, la stessa parte attrice, contestava l’assunto avversario relativo alla possibilità dell’intervento evidenziando come la sistemazione a viale fosse stata prevista soltanto nella scrittura privata ma non anche nell’atto pubblico.


Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 15 dicembre 2007
 
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