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Indici della Rassegna

Titolo
TETTOIE ABUSIVE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
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Testo


E’ legittimo l’ordine di demolizione se il manufatto ha carattere di stabilità ed è idoneo ad un’utilizzazione autonoma

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lombardia, Milano, sez. II, sent. 4 dicembre 2007, n. 6544


Con apposita ordinanza, un Comune ordinava ad un cittadino la rimozione della tettoia costruita sul retro dell’edificio di proprietà in quanto realizzata in assenza di valido titolo edilizio.

Detto atto comunale veniva impugnato dall’interessato il quale sosteneva che la suddetta tettoia non dovesse rientrare nella nozione di nuova costruzione, tale da richiedere, per la sua realizzazione, la preventiva adozione del permesso di costruire.

A detta del ricorrente il manufatto costituirebbe una mera pertinenza dell’immobile principale, utilizzata per il ricovero di autoveicoli e di materiale aziendale.

Essendo, poi, la tettoia aperta su tre lati non comporterebbe alcun incremento di volume dell’edificio principale.

Con la sentnza in epigrafe il Tar Lombardia ha ribadito un principio già espresso da altro Tar (Tar lazio, Roma, sez. II, sent. 8 giugno 2005, n. 4655) secondo cui una tettoia avente carattere di stabilità, realizzata in aderenza ad un preesistente fabbricato ed idonea ad un’utilizzazione autonoma, oltre a non poter essere considerata una mera pertinenza, costituisce un’opera esterna per la cui realizzazione occorre la concessione edilizia (ora permesso di costruire).

Un ulteriore elemento che depone a favore della necessità del previo rilascio del permesso di costruire è possibile rinvenire nella definizione di “nuova costruzione” contenuta nell’art. 3 del DPR n. 380/2001.

Ed invero, l’art. 3, comma 1, lett. e.5) del DPR n. 380/2001 annovera tra gli interventi di nuova costruzione “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati, come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee”.

Sulla scorta di tali premesse i giudici amministrativi hanno ritenuto che la realizzazione del manufatto edilizio avrebbe dovuto essere preceduta dal rilascio del permesso di ostruire, la cui assenza avrebbe giustificato l’adozione dell’ordinanza impugnata.




Autore
Dott.ssa marta Dolfi
Data
sabato 15 dicembre 2007
 
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