Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE 
	 
	
	
	    Abstract
	    
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 11 dicembre 2007 n. 6358
Riferimenti normativi:
- D. Lgs. 267/2000
 
	 
	
	    Testo
	    
Rientra nella competenza della Giunta lâadozione dellâatto  di costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dellâEnte Locale chiedendo la risoluzione per inadempimento di una convenzione urbanistica .
Il Testo Unico degli Enti Locali individua i criteri di ripartizione delle competenze tra i vari organi locali, con una specifica attribuzione di compiti al sindaco, giunta e consiglio comunale.
Alla luce di tale intervento legislativo, il consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali cui allâart. 42 D. Lgs. 267/2000, mentre la giunta ha cognizione residua, giacché lâart. 48 riconosce a tale organo di compiere atti che non siano riservati dalla legge al consiglio e non ricadono nelle competenze del sindaco.
Dal quadro  normativo delineato, risulta chiaro che gli organi elettivi, quale è il consiglio comunale, adottano tutti gli atti di indirizzo politico amministrativo di rilievo generale e di natura programmatoria, mentre la Giunta  è in grado di porre in essere solo quelli  che  non rientrano nella competenza altrui.
In questo contesto, vari interventi giurisprudenziali nellâinterpretare lâart.  42 T. U. EE. LL. hanno affermato la competenza del Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici in ordine allâorganizzazione dei servizi medesimi, in materia di appalti pubblici in quanto la gara non è attuativa di precedenti atti fondamentali e nemmeno rientra nella ordinaria amministrazione, o ancora in riferimento alla vendita di beni immobili circa lâacquisto di un bene di interesse culturale.
Lâorgano consiliare esercita, comunque, esclusivamente le funzioni che gli sono conferite dalla legge e dallo statuto attuando in concreto lâindirizzo politico amministrativo. 
Se questo è il quadro allâinterno del quale agisce lâorgano elettivo ne consegue che non si ravvisa la sua competenza nellâadozione del provvedimento con cui si esprime la volontà dellâEnte di adire il Giudice per proporre la domanda di risoluzione per inadempimento della convenzione, essendo tale determinazione attuativa delle delibere consiliari.
Lâatto è espressione in via immediata di attività di gestione ordinaria,  essendo tale quella volta a tutelare giurisdizionalmente le pretese dellâEnte.
In base a quanto illustrato e sulla scorta del testo normativo vigente, rientra nella competenza della Giunta e non in quella del Consiglio comunale lâadozione dellâatto con cui lâEnte Locale decide di tutelare i propri interessi a fronte di un inadempimento di una Società con la quale era stata stipulata una convenzione urbanistica.      
  
 
	 
	
	    Autore
	    Dott. Grasselli Stefano 
	 
	
	    Data
	    sabato 15 dicembre 2007 
	 
 
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