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Indici della Rassegna

Titolo
RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 11 dicembre 2007 n. 6358 Riferimenti normativi: - D. Lgs. 267/2000
Testo


Rientra nella competenza della Giunta l’adozione dell’atto di costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell’Ente Locale chiedendo la risoluzione per inadempimento di una convenzione urbanistica .

Il Testo Unico degli Enti Locali individua i criteri di ripartizione delle competenze tra i vari organi locali, con una specifica attribuzione di compiti al sindaco, giunta e consiglio comunale.
Alla luce di tale intervento legislativo, il consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali cui all’art. 42 D. Lgs. 267/2000, mentre la giunta ha cognizione residua, giacché l’art. 48 riconosce a tale organo di compiere atti che non siano riservati dalla legge al consiglio e non ricadono nelle competenze del sindaco.
Dal quadro normativo delineato, risulta chiaro che gli organi elettivi, quale è il consiglio comunale, adottano tutti gli atti di indirizzo politico amministrativo di rilievo generale e di natura programmatoria, mentre la Giunta è in grado di porre in essere solo quelli che non rientrano nella competenza altrui.
In questo contesto, vari interventi giurisprudenziali nell’interpretare l’art. 42 T. U. EE. LL. hanno affermato la competenza del Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici in ordine all’organizzazione dei servizi medesimi, in materia di appalti pubblici in quanto la gara non è attuativa di precedenti atti fondamentali e nemmeno rientra nella ordinaria amministrazione, o ancora in riferimento alla vendita di beni immobili circa l’acquisto di un bene di interesse culturale.
L’organo consiliare esercita, comunque, esclusivamente le funzioni che gli sono conferite dalla legge e dallo statuto attuando in concreto l’indirizzo politico amministrativo.
Se questo è il quadro all’interno del quale agisce l’organo elettivo ne consegue che non si ravvisa la sua competenza nell’adozione del provvedimento con cui si esprime la volontà dell’Ente di adire il Giudice per proporre la domanda di risoluzione per inadempimento della convenzione, essendo tale determinazione attuativa delle delibere consiliari.
L’atto è espressione in via immediata di attività di gestione ordinaria, essendo tale quella volta a tutelare giurisdizionalmente le pretese dell’Ente.
In base a quanto illustrato e sulla scorta del testo normativo vigente, rientra nella competenza della Giunta e non in quella del Consiglio comunale l’adozione dell’atto con cui l’Ente Locale decide di tutelare i propri interessi a fronte di un inadempimento di una Società con la quale era stata stipulata una convenzione urbanistica.




Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
sabato 15 dicembre 2007
 
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