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Indici della Rassegna

Titolo
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Toscana, sez. II – sentenza 29 novembre 2007 n. 4386; Riferimenti Normativi: - Art. 109 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
Testo


La formula utilizzata dall’art. 109 D.P.R. n. 554/1999 (in caso di recesso l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali) non preclude la riconoscibilità in capo all’aggiudicatario recedente del diritto ad indennizzi ad altro titolo (ulteriori rispetto al mero rimborso delle spese contrattuali), ma svolge soltanto una funzione regolatrice dell’assetto di interessi patrimoniali coinvolti nell’esercizio del diritto di recesso dal contratto o di scioglimento dall’obbligo di stipularlo.
Pertanto, una volta esercitata la facoltà di recesso, l’aggiudicatario, ove ne sussistono i presupposti, ha titolo per ottenere, altresì, il ristoro del pregiudizio economico derivatogli dall’aver inutilmente confidato nella regolare conclusione del contratto con la stazione appaltante e, quindi, addebitabile alla medesima a titolo di responsabilità precontrattuale.
Infatti, ai sensi del D.P.R. n. 554/1999, art. 109, la stipulazione del contratto di appalto deve avvenire (nel caso di pubblico incanto) entro 60 giorni dall’aggiudicazione, nel caso di specie (a differenza di quanto ritenuto ed argomentato sia nel provvedimento impugnato sia negli scritti difensivi dall’amministrazione resistente) la mancata stipulazione del contratto dal giugno 2004 al 1 febbraio 2006 non solo costituisce un’evidente ipotesi di ritardo ma soprattutto risulta addebitabile alla stazione appaltante.
Dagli elementi di fatto esposti si può concludere che nel caso di specie il periodo di circa 12 mesi intercorso tra il gennaio 2005 (data in cui la ricorrente ha trasmesso i piani operativi di sicurezza) ed il febbraio 2006 (data in cui la stazione appaltante ha trasmesso alla ricorrente la bozza del contratto da stipulare) configuri un ritardo non giustificato nello svolgimento da parte della stazione appaltante degli adempimenti procedurali preliminari alla stipula del contratto con la ricorrente aggiudicataria. Pertanto, va riconosciuto alla ricorrente il diritto al ristoro del pregiudizio patito consistente nel c.d. interesse negativo rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate in vista della conclusione del contratto sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di contratti (si tratta della c.d. perdita di chance) parimenti vantaggiosi, restando, invece, escluso il risarcimento per il mancato guadagno dell’utile di impresa che rientra nel c.d. interesse positivo corrispondente al pregiudizio cagionato da illecito contrattuale, nonché le spese generali che, in quanto tali, non risultino strettamente attinenti alla conclusione del contratto.




Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 15 dicembre 2007
 
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