Indici della Rassegna
Titolo
SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL VICESINDACO
Abstract
Riferimenti Normativi:
- art. 53 comma 2 D. Lgs. 267/2000 â
Testo
La carica di vicesindaco non può essere soggetta a sospensioni o sostituzioni temporanee.
La disciplina legislativa relativa agli Enti Locali, nel regolamentare lâorganizzazione dei Comuni individua quali organi il consiglio, la giunta ed il sindaco.
La struttura comunale vede al vertice il sindaco, il quale esercita le funzioni conferitegli in base allâart. 50 e ss. D. Lgs. 267/2000.
Il primo cittadino è colui che, oltre a rappresentare lâEnte è responsabile dellâamministrazione comunale, ed in questa sua veste lâ art. 46 T.U. EE. LL. gli conferisce il potere di revocare uno o più assessori.
Lâadozione di tale provvedimento trova la sua giustificazione in una valutazione politico amministrativa legata alla necessità di garantire lâunità di indirizzo per perseguire il programma elettorale in base al quale si è ottenuta la fiducia elettorale.
Alla luce della normativa vigente, risulta che lâeventuale intervento del sindaco nellâesercitare i poteri di cui allâart. 46 T.U. EE. LL., non può avere carattere temporaneo, in quanto nessuna norma conferisce la sospensione o sostituzione degli amministratori, ma solo la capacità di revocarli.
La ratio della norma sta nella idea stessa di amministrazione pubblica, nel senso che la compagine che viene eletta ha presentato un programma da attuare nella legislatura per cui si è chiesta la fiducia dei cittadini.
Il programma viene realizzato dagli organi eletti, ognuno in funzione della loro carica ricoperta.
Tra di essi, quello che più di ogni altro risulta vicino al sindaco è il suo vice, il quale surroga la figura del titolare in caso di assenza o impedimento temporaneo.
La particolarità del ruolo ricoperto lo rende, più di ogni altro componente dellâamministrazione comunale, âunicoâ non suscettibile di poter essere sospeso o sostituito momentaneamente.
Ne consegue, che il vicesindaco non può in alcun modo rivestire una carica a termine, non potendo essere in carica solo ed esclusivamente per un certo periodo.
Eâ inammissibile qualsiasi sospensione e nomina a tempo di un vicesindaco, così come non può essere emesso alcun atto di sostituzione momentanea con conseguente nomina di un sostituito chiamato a ricoprire tale incarico per un certo periodo.
Qualsiasi provvedimento sindacale con cui viene disposto la sospensione del vicesindaco con la conseguente nomina a termine di un sostituto chiamato a ricoprire tale incarico, è illegittimo e quindi può essere annullato.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
sabato 15 dicembre 2007
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