Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL VICESINDACO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Normativi: - art. 53 comma 2 D. Lgs. 267/2000 –
Testo




La carica di vicesindaco non può essere soggetta a sospensioni o sostituzioni temporanee.

La disciplina legislativa relativa agli Enti Locali, nel regolamentare l’organizzazione dei Comuni individua quali organi il consiglio, la giunta ed il sindaco.
La struttura comunale vede al vertice il sindaco, il quale esercita le funzioni conferitegli in base all’art. 50 e ss. D. Lgs. 267/2000.
Il primo cittadino è colui che, oltre a rappresentare l’Ente è responsabile dell’amministrazione comunale, ed in questa sua veste l’ art. 46 T.U. EE. LL. gli conferisce il potere di revocare uno o più assessori.
L’adozione di tale provvedimento trova la sua giustificazione in una valutazione politico amministrativa legata alla necessità di garantire l’unità di indirizzo per perseguire il programma elettorale in base al quale si è ottenuta la fiducia elettorale.
Alla luce della normativa vigente, risulta che l’eventuale intervento del sindaco nell’esercitare i poteri di cui all’art. 46 T.U. EE. LL., non può avere carattere temporaneo, in quanto nessuna norma conferisce la sospensione o sostituzione degli amministratori, ma solo la capacità di revocarli.


La ratio della norma sta nella idea stessa di amministrazione pubblica, nel senso che la compagine che viene eletta ha presentato un programma da attuare nella legislatura per cui si è chiesta la fiducia dei cittadini.
Il programma viene realizzato dagli organi eletti, ognuno in funzione della loro carica ricoperta.
Tra di essi, quello che più di ogni altro risulta vicino al sindaco è il suo vice, il quale surroga la figura del titolare in caso di assenza o impedimento temporaneo.
La particolarità del ruolo ricoperto lo rende, più di ogni altro componente dell’amministrazione comunale, “unico” non suscettibile di poter essere sospeso o sostituito momentaneamente.
Ne consegue, che il vicesindaco non può in alcun modo rivestire una carica a termine, non potendo essere in carica solo ed esclusivamente per un certo periodo.
E’ inammissibile qualsiasi sospensione e nomina a tempo di un vicesindaco, così come non può essere emesso alcun atto di sostituzione momentanea con conseguente nomina di un sostituito chiamato a ricoprire tale incarico per un certo periodo.
Qualsiasi provvedimento sindacale con cui viene disposto la sospensione del vicesindaco con la conseguente nomina a termine di un sostituto chiamato a ricoprire tale incarico, è illegittimo e quindi può essere annullato.



Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
sabato 15 dicembre 2007
 
Valuta questa Pagina
stampa