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Indici della Rassegna

Titolo
ESCLUSIONE DALLA GARA IN CASO DI CONTENZIOSO IN ESSERE CON LA P.A.
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Calabria, sez. II – sent. 10 dicembre 2007 n. 1277; Riferimenti Normativi: - Art. 75 D.P.R. n. 554 del 1999;
Testo





E’ illegittima la clausola contenuta in un avviso pubblico di un ente locale che contempla, tra le cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura, la ricorrenza di una situazione di contenzioso in essere con l’Amministrazione comunale; tale clausola si configura, infatti, come introduttiva a regime di una condizione generale preclusiva per l’accesso alla gara non prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R. n. 412/2000, che elenca le diverse ipotesi impeditive della partecipazione. D’altra parte, in materia di prescrizioni che incidono sulla sfera di capacità dell’imprenditore, l’introduzione di ulteriori limiti oltre quelli stabiliti dal diritto comunitario resta riservato al Legislatore nazionale, così che i casi previsti dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 hanno carattere tassativo e non possono essere integrati dalla stazione appaltante.
In particolare quand’anche si volesse privilegiare la tesi di non applicazione restrittiva del dettato di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, non ci si potrebbe esimere dal rilevare che la clausola in questione si pone in contrasto con l’art. 24 Cost., che riconosce la piena tutela in giudizio dei diritti ed interessi.
La previsione di una clausola contenuta in un avviso pubblico, che contempla, tra le cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura, la circostanza di una situazione di contenzioso in essere con l’Amministrazione comunale, restringe la facoltà di esercizio del diritto d’impresa e riduce l’effettiva concorrenza fra le imprese del settore, senza che a ciò faccia riscontro la infungibile tutela di un interesse pubblico. Infatti la semplice esistenza di un contenzioso in atto non è di per sè indice della inaffidabilità dell’impresa, potendosi la lite chiudere a favore della stessa, ragion per cui tale previsione è sintomatica della non necessaria finalizzazione alla selezione qualitativa dei partecipanti, non avendo alcuna proiezione sul terreno dell’efficacia dell’azione amministrativa ma unicamente una evidente ed univoca finalità di penalizzazione, dal momento che l’esercizio del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., principale interesse antagonista a quello dell’Amministrazione, sembra costituire un fatto ostativo rispetto alla stipula di contratti con l’Amministrazione intimata.



Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 31 dicembre 2007
 
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