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Indici della Rassegna

Titolo
AGGIUDICAZIONE DELL’ASTA PUBBLICA NEL CASO DI UN SOLO OFFERENTE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Campania – Napoli, sez. I – sent. 11 dicembre 2007 n. 16112;Riferimenti Normativi: - Art. 4 R.D. n. 2440 del 1923; - Art. 69 R.D. n. 827 del 1924.
Testo





La Pubblica Amministrazione, nel caso di indizione di una gara mediante il sistema dell’asta pubblica, ha la facoltà in presenza di un solo offerente di non procedere all’aggiudicazione in relazione al libero apprezzamento dell’interesse pubblico volto a garantire la presenza di un minimo di concorrenzialità nell’offerta.
Infatti, dagli artt. 4 R.D. n. 2440 del 1923 e 69 del R.D. n. 827 del 1924 emerge che, qualora la gara venga espletata mediante il sistema dell’asta pubblica, procedura basata sul necessario confronto tra i prezzi proposti dai partecipanti, l’aggiudicazione della gara stessa all’unico concorrente può avvenire solo a seguito di un espressa previsione in tal senso del bando.
vato al Legislatore nazionale, così che i casi previsti dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 hanno carattere tassativo e non possono essere integrati dalla stazione appaltante.
In particolare quand’anche si volesse privilegiare la tesi di non applicazione restrittiva del dettato di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, non ci si potrebbe esimere dal rilevare che la clausola in questione si pone in contrasto con l’art. 24 Cost., che riconosce la piena tutela in giudizio dei diritti ed interessi.
La previsione di una clausola contenuta in un avviso pubblico, che contempla, tra le cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura, la circostanza di una situazione di contenzioso in essere con l’Amministrazione comunale, restringe la facoltà di esercizio del diritto d’impresa e riduce l’effettiva concorrenza fra le imprese del settore, senza che a ciò faccia riscontro la infungibile tutela di un interesse pubblico. Infatti la semplice esistenza di un contenzioso in atto non è di per sè indice della inaffidabilità dell’impresa, potendosi la lite chiudere a favore della stessa, ragion per cui tale previsione è sintomatica della non necessaria finalizzazione alla selezione qualitativa dei partecipanti, non avendo alcuna proiezione sul terreno dell’efficacia dell’azione amministrativa ma unicamente una evidente ed univoca finalità di penalizzazione, dal momento che l’esercizio del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., principale interesse antagonista a quello dell’Amministrazione, sembra costituire un fatto ostativo rispetto alla stipula di contratti con l’Amministrazione intimata.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 31 dicembre 2007
 
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