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Indici della Rassegna

Titolo
CLASSIFICAZIONE DEI BENI PUBBLICI E LORO GODIMENTO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 dicembre 2007, n. 1430
Testo


Particolarmente significativa la distinzione in tema di locazione e concessione dei suddetti beni



Con la sentenza in esame i giudici di Palazzo Spada hanno colto l’occasione per ribadire la distinzione tra i beni pubblici in tre categorie: demanio, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

Si legge in sentenza che secondo le più moderne elaborazioni interpretative, le prime due categorie sopra menzionate identificano la figura tipica dei beni pubblici in senso stretto, caratterizzati da una serie di regole e principi comuni, tutti qualificati dalla specialità delle norme applicabili, ben diverse da quelle che regolano il regime di appartenenza dei beni dei soggetti privati. La nota qualificante di tale specialità è costituita dalla circostanza che i beni pubblici di questo tipo sono utilizzabili secondo modalità determinate, nelle quali il rispetto del vincolo funzionale della destinazione pubblica impone l’applicazione di regole di matrice pubblicistica e autotitativa.
I beni del patrimonio disponibile, al contrario, sono riconducibili al regime di appartenenza del diritto comune, ferma restando la rilevanza (indiretta) di alcune regole di organizzazione amministrativa della gestione dei beni o di particolari principi di trasparenza contrattuale in relazione alle attività di alienazione.

La nota rilevante della pronuncia giurisprudenziale rigurda le conseguenze in ordine alla individuazione degli strumenti giuridici utilizzabili per attribuire a soggetti terzi il diritto di utilizzazione dei suddetti beni sulla scorta dell’ interpretazione, incentrata, per l’appunto, sulla diversa natura oggettiva degli stessi, seppur soggettivamente riferibili al titolare pubblico.

Tali mezzi non sono affatto fungibili per tutti i beni soggettivamente appartenenti all’amministrazione, ma devono risultare congruenti alle regole proprie di ciascuna categoria di beni. In tale prospettiva, il modulo pubblicistico della concessione appare l’unico pienamente compatibile con il regime dei beni pubblici in senso stretto (patrimonio indisponibile e demanio).

Non sembra, invece, avere spazio lo schema normativo della locazione di diritto comune, se non nei limitati margini in cui la relativa disciplina sia puntualmente recepita nelle convenzioni accessive al provvedimento, oppure esprima alcuni principi di carattere generalissimo, idonei a colmare eventuali lacune di disciplina nel rapporto.

Al contrario, invece, per i beni del patrimonio disponibile, l’attribuzione del godimento a soggetti terzi deve essere effettuata secondo gli schemi del diritto comune (salvo il rispetto delle norme pubblicistiche e di contabilità riguardanti la formazione del contratto) a meno che non siano presenti, nell’ordinamento, apposite regole che sottraggano l’amministrazione dall’applicazione di una o più disposizioni civilistiche.

Questo principio vale anche con riguardo alla operatività delle norme inderogabili presenti nella legislazione speciale (ed in particolare in materia di locazioni urbane). La legge non impedisce, ovviamente, all’amministrazione di attribuire il godimento del bene al di fuori dei moduli privatistici quando ciò sia necessario o anche semplicemnte opportuno, per la realizzazione di obiettivi pubblici di più ampio respiro. In tali eventualità, infatti, l’assegnazione del bene potrebbe costituire una delle prestazioni che caratterizzano il rapporto amministrativo considerato.

Viceversa, il modulo concessorio non trova alcuna giustificazione quando il contenuto del rapporto si riduca, in ultima analisi, al tipo sinnalagma tra la cessione in uso del bene e il corrispettivo versamento del canone. In tali eventualità, lo schema autoritativo utilizzato si risolve, in fondo, nella elusione delle norme inderogabili poste dal diritto privato.



Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 31 dicembre 2007
 
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