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Indici della Rassegna

Titolo
LIMITAZIONE AL TRANSITO DEI VEICOLI NEI CENTRI ABITATI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 11 dicembre 2007 n. 6383 Riferimenti normativi: - D.M. 60/2002 - Direttiva 99/30/CEE
Testo


Legittima l’ordinanza del Sindaco se in funzione del contenimento dell’inquinamento atmosferico




E’ legittima l’ordinanza del Sindaco con cui si impone, per ragioni ambientali, limitazioni al transito dei veicoli nei centri abitati.

Il sistema legislativo attuale conferisce al Sindaco la competenza ad assumere provvedimenti per limitare la circolazione dei veicoli per prevenire l’inquinamento e tutelare beni particolari quali il patrimonio artistico, naturale ed ambientale.
L’attribuzione di tale potere implica il contemperamento tra l’esigenza di disincentivare l’uso delle auto in alcune zone comunali e la libertà di circolazione tutelata dalla Costituzione.
Tale equilibrio trova il suo fondamento nel principio di competenza, in base al quale la disciplina riguarda esclusivamente aree comunali, non incidendo su territori di altri Enti Locali.
Il provvedimento che limita il traffico, incidendo su un diritto costituzionalmente garantito, deve necessariamente essere preceduto da una ponderata considerazione degli effetti che esso produce sulla salute, sul patrimonio ambientale e culturale.
L’attuale quadro normativo, recependo le direttive Comunitarie, conferisce alle Amministrazioni Locali di adottare gli interventi necessari allo scopo di contenere l’inquinamento atmosferico.
La possibilità di esercitare tale potere è comunque subordinata al rispetto di rigorosi parametri fissati a livello europeo.
Il Sindaco nell’emettere l’ordinanza di limitazione alla circolazione veicolare deve basare la sua decisione su dati adeguati, documentati ed approfonditi, come quelli forniti da strutture a ciò deputate, le quali garantiscono un effettivo riscontro giustificativo del provvedimento.
Non si ha nemmeno nessuna violazione alla libertà di circolazione, in quanto gli interventi regolano il movimento nell’ambito comunale, senza alcuna discriminazione riguardante la libertà dei cittadini, tenendo in considerazione che gli interventi riguardano l’intera sfera territoriale.
Non esiste alcuna discriminazione a livello soggettivo che potrebbe implicare un contrasto con principi essenziali a livello comunitario e costituzionale.
Qualora le misure adottate siano rispettose dei principi di rango superiore e perfettamente coerenti con i criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza, i provvedimenti sindacali limitativi della circolazione, basati su elementi oggettivi, risultano legittimi e coerenti con le norme nazionali ed internazionali.



Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 31 dicembre 2007
 
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