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Titolo
Ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria il nulla osta per l'accertamento (o rigetto) della compatibilità paesaggistica ha effetto vincolante
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Lazio, sent. 2 dicembre 2004, n. 12086)
Testo
EDILIZIA: AI FINI DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA IL NULLA OSTA PER LâACCERTAMENTO (O RIGETTO) DELLA COMPATIBILITÃ PAESAGGISTICA HA EFFETTO VINCOLANTE
Riferimenti giurisprudenziali:
- Tar Lazio, sent. 2 dicembre 2004, n. 12086
Riferimenti normativi:
Legge 47/1985
Il diniego del nulla osta dellâautorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è elemento impeditivo del rilascio della necessaria autorizzazione (in sede di condono edilizio) per assumere effetto non solo obbligatorio, ma anche vincolante.
Conseguentemente, per la capacità risolutiva che la norma ha attribuito al provvedimento, lo stesso deve essere supportato da idonea motivazione e consentire così lâadozione di accorgimenti atti ad eliminare i fatti ostativi e permettere â il recupero della compatibilità ambientale e paesaggisticaâ .
Su detti presupposti si è qualificato illegittimo - ed annullato â il diniego del nulla-osta, laddove, a supporto dellâatto di rigetto, si è richiamata â genericamente â unâincompatibilità ambientale, senza rendere, neppure desumibili ovvero, ragione dellâasserito contrasto, anche in considerazione della situazione di fatto esistente.
Non va, comunque, sottaciuto che, la protezione della bellezza tutelata è espressione di un interesse pubblico prevalente sullâinteresse privato.
Detto incontrovertibile carattere, nonché principio di diritto, è da tenere a metro al fine dellâemanazione dellâeventuale provvedimento, laddove si vada a valutare lâincidenza dellâopera sul paesaggio circostante.
Per completezza di analisi si sottolinea che il TAR non ha invece reputato contrario a norma lâatto di diniego della concessione in sanatoria per essersi riferito esplicitamente al provvedimento regionale e quindi per palese motivazione per relationem.
[a cura dell'Avv. Maria Teresa Stringola]
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 20 dicembre 2004
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