Indici della Rassegna
Titolo
Messaggi indesiderati via e-mail o via sms: è possibile chiedere il risarcimento danni
Abstract
(Giudice di Pace di Napoli, sentt. 10 e 26 giugno 2004)
Testo
Secondo un'indagine, risalente al marzo scorso, lo spamming costituisce il 63% delle e-mail in circolazione.
Dette comunicazioni indesiderate costituiscono, pertanto, un illecito diffuso, ma, a seguito delle due pronunce in epigrafe, possono offrire l'occasione per una richiesta di risarcimento danni.
Le sentenze in esame, infatti, hanno quantificato, in via equitativa, in ⬠1.000,00 il danno morale e materiale subito per effetto dello spamming e in ⬠750,00 le spese di lite.
La disciplina
Il Nuovo Codice della Privacy, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, prevede, all'art. 130, che l'invio, tramite posta elettronica, telefax, mms o sms, di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali è consentito esclusivamente con il consenso dell'interessato.
La decisione
I giudici hanno precisato che il consenso occorre sia se venga pubblicizzato un servizio o un prodotto altrui, sia se lo stesso fornitore promuove un servizio o un prodotto della propria società .
I danni
In relazione ai danni risarcibili si fa riferimento alle attività compiute, con dispendio di tempo e di energia, e le spese sostenute dall'istante, prima del giudizio, per opporsi al trattamento - non consentito - dei dati personali mediante richieste e reclami al fine di ottenere la cessazione delle intrusioni nella vita privata mediante l'invio dei messaggi invasivi.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 23 luglio 2004
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