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Indici della Rassegna

Titolo
L’ACCESSO AGLI ATTI RIGUARDA SOLAMENTE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Toscana, Sez. I Sent. 20 dicembre 2007 n. 5143 - Consiglio di Stato Sez. IV Sent. 21 settembre 2005 n. 4929 Riferimenti normativi: - L. 241/1990
Testo


Non vanno intesi come tali gli atti preparatori


E’ inammissibile il ricorso avverso il diniego all’accesso informativo, avente ad oggetto un atto preparatorio.

Il diritto d’accesso è regolato dalla L. 241/1990, novellata dalla L. 15/2005.
In tale disposizione si individua il diritto d’accesso nel diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, intendendo per quest’ultimi “ogni rappresentazione …….del contenuto di atti…. detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse…”.
Questa situazione giuridica a favore degli interessati trova sofferenza qualora vi siano interessi superiori da tutelare; in questa ottica l’art. 24 della normativa richiamata individua le ipotesi nelle quali è escluso il diritto di accesso e tra esse il terzo comma specificamente afferma “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” .


Il legislatore ha inteso regolamentare l’intera materia avendo come principio fondamentale quello di garantire a chiunque sia interessato di poter verificare l’operato degli Enti pubblici con quella trasparenza e correttezza che deve caratterizzare il rapporto tra il cittadino e le amministrazioni.
Tale relazione deve però essere contemperata qualora vi siano situazioni giuridiche o di fatto di interesse pubblico che non possono essere subordinate alle esigenze dei privati o che comunque non sono funzionali al controllo dell’attività amministrativa.
E’ necessario altresì considerare che l’oggetto del diritto d’accesso riguarda esclusivamente i documenti amministrativi, non essendo estensibile tale iniziativa alle “informazioni in possesso della pubblica amministrazione che non hanno forma di documento amministrativo” (art. 22 comma 4 L. 241/1990).
Risulta, quindi, non riconducibile all’area precettiva della norma l’attività di cognizione e giudizio della Pubblica Amministrazione non ancora tradotta in un atto documentale.
Non essendo concretizzato in alcun documento amministrativo, gli atti preparatori, in quanto non tradotti in atti produttivi di effetti nei confronti dei terzi, sfuggono alla disciplina in esame.
Si tratterebbe, nel caso di specie, di un accesso informativo il cui obiettivo sarebbe quello di controllare un procedimento amministrativo per il quale non si è ancora prodotto alcun provvedimento, né un documento.
Dal combinato disposto degli articoli che regolano la materia, emerge come risulta preclusa qualsiasi iniziativa volta a sindacare l’attività della Pubblica Amministrazione al solo scopo di verificare la bontà della condotta dell’Ente, potendo tale controllo essere effettuato esclusivamente sui documenti amministrativi i quali sono gli unici che possono essere oggetto di accesso, con esclusione di qualsiasi altro atto che non abbia tale forma.





Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 31 dicembre 2007
 
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