Indici della Rassegna
Titolo
LâACCESSO AGLI ATTI RIGUARDA SOLAMENTE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Toscana, Sez. I Sent. 20 dicembre 2007 n. 5143
- Consiglio di Stato Sez. IV Sent. 21 settembre 2005 n. 4929
Riferimenti normativi:
- L. 241/1990
Testo
Non vanno intesi come tali gli atti preparatori
Eâ inammissibile il ricorso avverso il diniego allâaccesso informativo, avente ad oggetto un atto preparatorio.
Il diritto dâaccesso è regolato dalla L. 241/1990, novellata dalla L. 15/2005.
In tale disposizione si individua il diritto dâaccesso nel diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, intendendo per questâultimi âogni rappresentazione â¦â¦.del contenuto di attiâ¦. detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesseâ¦â.
Questa situazione giuridica a favore degli interessati trova sofferenza qualora vi siano interessi superiori da tutelare; in questa ottica lâart. 24 della normativa richiamata individua le ipotesi nelle quali è escluso il diritto di accesso e tra esse il terzo comma specificamente afferma ânon sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dellâoperato delle pubbliche amministrazioniâ .
Il legislatore ha inteso regolamentare lâintera materia avendo come principio fondamentale quello di garantire a chiunque sia interessato di poter verificare lâoperato degli Enti pubblici con quella trasparenza e correttezza che deve caratterizzare il rapporto tra il cittadino e le amministrazioni.
Tale relazione deve però essere contemperata qualora vi siano situazioni giuridiche o di fatto di interesse pubblico che non possono essere subordinate alle esigenze dei privati o che comunque non sono funzionali al controllo dellâattività amministrativa.
Eâ necessario altresì considerare che lâoggetto del diritto dâaccesso riguarda esclusivamente i documenti amministrativi, non essendo estensibile tale iniziativa alle âinformazioni in possesso della pubblica amministrazione che non hanno forma di documento amministrativoâ (art. 22 comma 4 L. 241/1990).
Risulta, quindi, non riconducibile allâarea precettiva della norma lâattività di cognizione e giudizio della Pubblica Amministrazione non ancora tradotta in un atto documentale.
Non essendo concretizzato in alcun documento amministrativo, gli atti preparatori, in quanto non tradotti in atti produttivi di effetti nei confronti dei terzi, sfuggono alla disciplina in esame.
Si tratterebbe, nel caso di specie, di un accesso informativo il cui obiettivo sarebbe quello di controllare un procedimento amministrativo per il quale non si è ancora prodotto alcun provvedimento, né un documento.
Dal combinato disposto degli articoli che regolano la materia, emerge come risulta preclusa qualsiasi iniziativa volta a sindacare lâattività della Pubblica Amministrazione al solo scopo di verificare la bontà della condotta dellâEnte, potendo tale controllo essere effettuato esclusivamente sui documenti amministrativi i quali sono gli unici che possono essere oggetto di accesso, con esclusione di qualsiasi altro atto che non abbia tale forma.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 31 dicembre 2007
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