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Indici della Rassegna

Titolo
EFFETTI DELLA DENUNCIA ICI SULLA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, sent. 7 dicembre 2007 n. 25630 Riferimenti Normativi: - Art. 16 D.Legs 504/1992
Testo


La normativa di cui al D.legs 504/1992 impone che l’indennità di esproprio accertata sia ridotta all'eventuale minore importo indicato come valore del bene nell'ultima dichiarazione presentata dall'espropriato ai fini dell’ICI.
Il correttivo concretizza non una rideterminazione dell’indennità ma nella mera diminuzione del quantum dell' indennità in ipotesi dovuta per effetto di una circostanza esterna al rapporto espropriativo e inerente al distinto rapporto tributario.
Proprio il carattere esterno di tale circostanza e la sua influenza come fatto impeditivo della liquidazione della somma riconosciuta dovuta (in applicazione dei principi che regolano la valutazione dell’indennità) evidenziano che la disposizione non va a sostituire il criterio generale sulla determinazione dell' indennità a cui il Giudice deve fare normale riferimento, ma implica l'onere delle parti (espropriante ed espropriato) di fare valere la situazione mediante offerta della relativa dimostrazione della diversa e più favorevole valutazione.
Se l'espropriato ha il diritto di conseguire la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio, secondo il modello procedimentale previsto in materia e sulla base dei criteri dettati dalla normativa vigente, al giudice è rimesso l’accertamento della giusta indennità secondo formalità che non concretizzano una impugnazione del provvedimento ablatorio, ma limitano l’intervento alla concreta determinazione dell’indennità con tutti i poteri di indagine, alla stregua di criteri legali effettivamente vigenti e riconosciuti applicabili alla fattispecie.
In conclusione seguendo il costante indirizzo della Suprema Corte, si deve affermare che, in tema di liquidazione dell' indennità di esproprio, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, non ha introdotto un criterio integrativo rispetto a quello stabilito dalla legge. Si prevede solo un peculiare meccanismo di tipo meramente correttivo (riduttivo ovvero maggiorativo) rispetto a tale indennità , qualora il valore dichiarato dall'espropriato ai fini dell'ICI risulti inferiore o superiore a quello accertato.
Ne consegue che, proposta la domanda di determinazione dell' indennità, il Giudice stesso è tenuto senz'altro a procedervi, facendo successivamente luogo alla riduzione o alla maggiorazione prevista dal citato D.Lgs. 504/1992 laddove sia stata proposta apposita e documentata istanza, senza poter respingere la domanda stessa sul presupposto della carenza in atti.


Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 15 gennaio 2008
 
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