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Indici della Rassegna

Titolo
RIMOZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Emilia Romagna – Parma, sez. I – sent. 8 gennaio 2008 n. 1; Riferimenti Normativi: - Art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;
Testo

Il decreto legislativo del 05 febbraio 1997 n. 22 all’art. 14 dispone che sono tenuti all’obbligo di procedere alla rimozione, all’avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il trasgressore, il proprietario dell’area ovvero i titolari di diritti reali o personali sulla medesima, purché ad essi la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Pertanto, in base alla disposizione contenuta nell’art. 22 del citato D.Lgs., del tutto ininfluente sarebbe ai fini della violazione il non essere proprietario dell’area in cui si trovano i rifiuti e tanto meno il non esser responsabile del deposito dei suddetti materiali.
Tuttavia, occorre specificare che in tale sistema normativo, soltanto nel caso di abbandono di rifiuti “sul suolo o nel suolo”, tale da configurare una discarica a cielo aperto o interrata, sussiste il potere del Comune di ordinare la rimozione e di eseguire d’ufficio la rimozione stessa, rivalendosi per le spese nei confronti del soggetto obbligato. Mentre (Cons. di Stato sez. V, sent. n. 439/2006), il Comune non sarebbe legittimato ad attuare tale condotta ove si tratti di abbandono di rifiuti in un fabbricato chiuso.
E’ quindi legittima ai sensi della norma suddetta, l’ordinanza, emessa nel caso di specie, con la quale il Comune ordina al titolare di un allevamento suinicolo – il quale ha, oltre alla piena disponibilità del fondo, anche la necessità di essere costantemente presente sul posto per seguire la propria attività imprenditoriale – di rimuovere alcuni rifiuti speciali (nella specie, pneumatici usati e lastre di cemento-amianto) presenti nella relativa area di pertinenza, sussistendo nella specie sufficienti elementi affinché la violazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997 possa essere imputata, quanto meno a titolo di “culpa in vigilando”, al proprietario o al titolare di diritti reali o personali sul fondo.
In tale ottica, è da ritenersi altresì legittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale stessa, dopo aver provveduto alla rimozione di alcuni rifiuti, speciali e pericolosi, abbandonati su un terreno incolto di proprietà privata, intima al soggetto risultato proprietario del terreno medesimo, rimasto parzialmente inadempiente rispetto al pregresso ordine di rimozione e di smaltimento di detti rifiuti, il pagamento degli esborsi sostenuti per la suddetta rimozione, corrispondente al costo per il relativo smaltimento.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 15 gennaio 2008
 
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