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Indici della Rassegna

Titolo
Provvedimenti amministrativi: omessa indicazione dei termini dell'impugnazione e dell'autorità cui ricorrere
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Tar Campania, Napoli, sent. 15 luglio 2004, n. 10218)
Testo


? Il Fatto

Un cittadino, destinatario di un provvedimento di esproprio, impugnava detto atto, contestando - tra l’altro - la mancata indicazione, nel provvedimento, del termine e dell’autorità avverso cui proporre ricorso.

? Il Principio

Il ricorso – che ha avuto sul punto esito negativo per l’istante - fornisce lo spunto per una specifica analisi del panorama giurisprudenziale amministrativo e civile, sull'argomento.

Le numerose pronunce di Tar e Consiglio di Stato tendono a sottolineare come la violazione del contenuto della norma di cui al comma 4°, art. 3, legge 241/1990 ovvero, l'omessa indicazione del termine di impugnazione e dell'autorità cui ricorrere, costituisca mera irregolarità che, al più, e nel concorso di significative ulteriori circostanze, può dar luogo alla concessione del beneficio della rimessione in termini (Consiglio di Stato, ad. plen., 14 febbraio 2001, n. 1).

La Corte di Cassazione pare concordare sulle conclusioni del supremo giudice amministrativo anche se segue un differente percorso.

Ritiene infatti la Suprema Corte che, ogni atto amministrativo debba contenere l’indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere al fine di aiutare il destinatario ad individuare gli strumenti apprestati a sua difesa dall'ordinamento.
Il silenzio della legge, sulle conseguenze dell'inosservanza della predetta disposizione, ha dato vita a due diverse interpretazioni, una delle quali a favore dell’ininfluenza dell'omissione e l'altra nel senso dell'idoneità della stessa ad impedire il formarsi di qualunque preclusione.

Come è chiaro la prima tesi si risolve in una sostanziale vanificazione del dettato legislativo, mentre la seconda ammette la possibilità di un'impugnazione senza limiti, finendo così per ingenerare una situazione d'inaccettabile incertezza sulla sorte dei rapporti coinvolti.

Le Sezioni Unite hanno accolto la soluzione intermedia secondo cui la mancanza delle predette indicazioni non è né irrilevante né automaticamente liberatoria da ogni obbligo, ma può, se del caso e, cioè, in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato (Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 2000/362).

Si tratterebbe, quindi, sostanzialmente, di un’irregolarità capace di dare vita ad un’inefficacia relativa, da riscontrare di volta in volta sulla base di un accertamento di fatto che il giudice compirà dietro specifica eccezione della parte interessata.
Autore
Dott. F.A. Corrias
Data
venerdì 23 luglio 2004
 
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