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Indici della Rassegna

Titolo
REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - CGA Sicilia, Sent 31 Dicembre 2007, n. 1175 Riferimenti normativi: - L. 142/1990 – D. Lgs. 267/2000
Testo

La revoca del Presidente del Consiglio comunale è legittima solo se prevista dallo statuto dell’Ente Locale.

Il Presidente del Consiglio Comunale è l’organo istituzionale che ha il compito di garantire il corretto funzionamento dell’assemblea.
Per la sua qualità come garante dell’attività collegiale, il Presidente non esercita alcun intervento di attuazione dell’indirizzo politico, ma come qualsiasi organo rappresentativo è espressione della volontà dell’Ente.
La sua elezione non è altro che espressione della fiducia dell’Assemblea nei confronti di un soggetto in grado di assicurare quella garanzia e neutralità caratteristiche del ruolo da ricoprire.
In questo suo compito, viene meno ogni rapporto con la parte politica di appartenenza e con la maggioranza che lo ha nominato per divenire i Presidente esclusivamente espressione del suo ufficio a favore dell’intero organo collegiale.
Per il ruolo ricoperto, i comportamenti dovranno essere improntati al rispetto dei nuovi obblighi legati all’incarico, la violazione dei quali giustifica l’eventuale cessazione dalla carica.

L’aspetto che emerge è però l’assenza di qualsiasi norma statale circa la durata in carica del Presidente del Consiglio comunale e le eventuali ipotesi di cessazione dall’incarico.
Nel silenzio normativo, nulla esclude che l’atto che regolamenta la vita dell’Ente Locale ossia lo statuto possa tipizzare e disciplinare la revoca del Presidente.
Lo statuto è infatti il documento che definisce organi, compiti e modalità di funzionamento dell’Ente comunale esprimendo la fonte costitutiva dell’ordinamento che vincola gli organi al rispetto delle regole in esso indicate.
Pertanto, pur a fronte di un vuoto legislativo, la normativa interna è in grado di prevedere tra le altre, le ipotesi per proporre una mozione di sfiducia nei confronti del rappresentante dell’organo eletto.
Nulla esclude che i regolamenti comunali possano disciplinare il procedimento circa l’applicazione dell’istituto, ma tale intervento è legittimo solo se esiste una norma all’interno dello statuto che lo preveda.
Nell’ipotesi in cui lo statuto non stabilisca nulla al riguardo, non sarebbe possibile, ad avviso dei Giudici Amministrativi, trovare la giustificazione del provvedimento dell’Assemblea nei principi fondamentali desumibili dal sistema vigente.
Solo l’esistenza di una regolamentazione legittima il Consiglio Comunale ad adottare il provvedimento che trova fondamento nello statuto quale legge fondamentale dell’Ente Locale.



Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 15 gennaio 2008
 
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