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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED ATTI AMMINISTRATIVI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Lazio, Sez. II TER, Sent. 07 gennaio 2008, n. 71 Riferimenti normativi: - L. 241/1990
Testo


Le norme in materia di diritto d’accesso non si applicano agli atti dell’autorità amministrativa emessi dall’Ente nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria.

La funzione amministrativa è l’attività concreta dello Stato rivolta a soddisfare bisogni collettivi in modo diretto ed immediato.
Per raggiungere i suoi fini, lo Stato svolge tale compito amministrativo individuato quale insieme delle attività concrete poste in essere dal potere esecutivo per conseguire gli obiettivi fissati.
La funzione di polizia giudiziaria, invece, è finalizzata ad assicurare le condizioni per esercitare l’azione penale, esercitando quell’attività ausiliaria e collaterale con quella rivolta alla prevenzione e repressione dei reati.
Sulla scorta di tale impostazione la L. 241/1990 nel regolamentare il procedimento amministrativo ed il diritto d’accesso agli atti ha come riferimento l’attività amministrativa .
In particolare, l’accesso agli atti amministrativi è regolamentato negli artt. 22 e seguenti ed ha ad oggetto esclusivamente quanto indicato alla lettera d) del medesimo articolo ovvero il documento

amministrativo inteso come “ogni rappresentazione grafica……del contenuti di atti…..relativi ad un procedimento tenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse……”
Per consolidata giurisprudenza gli atti posti in essere da un’autorità amministrativa nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria non sono in alcun modo e sotto alcuna prospettiva riferibili all’esercizio della funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità nei confronti dei medesimi della normativa sull’accesso.
Ne consegue che gli atti elaborati da alcuni organi, come possono essere le Guardie Forestali, rientrando in un’opera non strettamente amministrativa, legittimano l’Ente a negarne l’accesso pur qualora la richiesta riguardi un verbale di sopralluogo e relativa documentazione fotografica.
Non trattandosi di una di quelle ipotesi riconducibili nella L. 142/1990, non trova nemmeno applicazione il preavviso di rigetto cui al comma 10-bis in base al quale il responsabile del procedimento prima di adottare il provvedimento negativo comunica agli istanti i motivi del rifiuto.
La mancata identificazione dell’operato dell’Ente, quando esercita compiti di polizia giudiziaria, come funzione amministrativa esclude in radice qualsiasi interesse partecipativo degli interessati alla visione ed estrazione delle copie degli atti posti in essere.



Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 15 gennaio 2008
 
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