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Indici della Rassegna

Titolo
APPALTI PUBBLICI, ONERI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E SUO SOSTITUTO - CONCETTO DI SERVIZIO PUBBLICO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 15 gennaio 2008 n. 36
Testo
1 - Anche il vice presidente della società è tenuto a presentare certificazioni a dimostrazione dell’inesistenza di procedimenti ostativi alla ammissione dell’impresa alla gare per affidamento di servizi pubblici.
Ai fini dell’individuazione di un corretto inquadramento dei soggetti tenuti a rendere la dichiarazione circa la inesistenza di procedimenti penali in corso ovvero dell’esistenza di pronunciamenti di condanna (con riferimento alle persone giuridiche) deve farsi richiamo allo statuto del soggetto giuridico.
Non corre dubbio che debbono essere contemplati - tra tali soggetti -tutti coloro che esercitano i poteri di rappresentanza, anche se in funzione vicaria, laddove dall’atto statutario sia evincibile che al vicario sia palesemente riconosciuto il potere di sostituire in qualsiasi momento e per qualsiasi atto il titolare, senza necessità di integrazione provvedimentale o di autonoma autorizzazione o di investitura ulteriore.
Ne consegue l’obbligo di esclusione da una gara di appalto della società che ha omesso di completare la domanda di partecipazione alla gara con le dichiarazioni relative alla inesistenza di procedimenti penali in corso, ovvero di sentenze di condanna, per il Vice Presidente pur nella carente specificazione, in sede di bando, della necessità della completezza di certificazione nel senso sopra richiesto.
2 – Nella - e per la - qualificazione dell’oggetto dell’affidamento, e conseguentemente per la normativa da richiamare e porre a base del procedimento, occorre far chiaro riferimento al bando ed agli atti dell’amministrazione appaltante, laddove detti provvedimenti ed atti non siano stati gravati dagli interessati entro i termini decadenziali.
Di talché non è censurabile autonomamente da parte del giudice la definizione dell’oggetto dell’appalto.
Nella fattispecie il Supremo Consesso ha riformato la sentenza del giudice di primo grado che aveva qualificato diversamente dall’amministrazione il tipo di gara. E’ stato così confermato che le attività di amministrazione e gestione di pubbliche strade (seppur possano comprendere la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse) sono da ritenere riconducibili nell’ambito dei servizi pubblici locali, “atteso che la finalità della realizzazione dei "fini sociali" e della promozione dello "sviluppo economico e civili delle comunità locali" cui si ispira la facoltà conferita all’Ente locale dall’art. 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non incontra limiti nella preesistenza della "rete", strumentale alla prestazione del servizio”.
Nei confronti di tali attività, pertanto, non è applicabile la disciplina prevista per i lavori pubblici. Né può essere ostativo alla qualificazione di servizio pubblico locale il fatto che il servizio sia, o meno, subordinato al pagamento di un corrispettivo.


Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 31 gennaio 2008
 
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