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Indici della Rassegna

Titolo
ABBANDONO DEI RIFIUTI E RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. II, parere 7 novembre 2007 n. 2231
Testo



E’ illegittimo l’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati in carenza dell’accertamento della responsabilità da illecito in capo al proprietario del terreno interessato dall’abbandono. Presupposto della detta responsabilità, infatti, è solo un comportamento negligente, omissivo o contraddistinto da imperizia.
Ne consegue che è da censurabile il provvedimento che imponga l'obbligo di smaltimento a carico del proprietario di immobile solo sul presupposto dell’esistenza in loco di rifiuti abbandonati sulla base della mera presunzione di responsabilità oggettiva dell’esistenza di residui, essendo posto a carico dell’Amministrazione l’onere della dimostrazione, attraverso adeguata attività istruttoria, che il danno ambientale sia imputabile al proprietario del suolo cui sarebbe riferibile il dolo o la colpa.
L’ente tenuto alla tutela dovrà quindi dar conto che l’interessato abbia omesso ogni controllo e precauzione al fine di evitare coinvolgimenti nell’azione di danno senza che ciò possa essere inteso quale obbligo specifico e dovere di vigilanza attiva , a volte, di difficile praticabilità.
La necessità di completezza di indagine preventiva e di istruttoria esaustiva hanno come corollario l’onere dell’osservanza del disposto (ex art. 7 della L. n. 241 del 1990) che impone l’avviso di inizio del procedimento, consentendosi così (oltre la garanzia partecipativa) anche l’opportunità di integralità e compiutezza della rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto su cui fondare il provvedimento finale, ponendo il cittadino proprietario nella condizione di poter dar conto delle ragioni del proprio operato e di fornire elementi di conoscenza atti ad indirizzare le scelte ed i provvedimenti dell’amministrazione.
Ai fini dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio, non è determinante l'inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato "iure servitutis pubblicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale); della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via); nonchè il titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile).
La realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto costituiscono delle utilità per il proprietario di una strada e, oltre a non essere idonee a stravolgere l’identità del bene, sono conformi al contenuto del diritto di uso pubblico, con l’ulteriore conseguenza che non costituiscono opere pubbliche tali da determinare un’interversione del possesso, da contenuto del diritto reale pubblico di passaggio a diritto reale di proprietà pubblica.
3. Nel caso in cui un ente locale, senza porre in essere alcuna procedura espropriativa e/o ablatoria, o comunque legittimante l’occupazione, abbia provveduto, da oltre un ventennio, ad asfaltare ed a fornire di illuminazione pubblica un tratto di strada di proprietà privata, così destinandolo irreversibilmente ad uso pubblico, non si verifica alcuna ipotesi di occupazione usurpativa (la quale, tra l’altro, ex art. 43 del t.u. n. 327 del 2001, non determinerebbe da sola il trasferimento alla p.a. del diritto di proprietà, in difetto di un atto formale, benché postumo, di trasferimento da parte dell’Autorità amministrativa o giurisdizionale), ma si configura soltanto la titolarità, in capo all’ente stesso, della titolarità di un diritto reale d'uso pubblico ultraventennale dell’area occupata, che ne legittima l’utilizzo e la manutenzione da parte dello stesso per soddisfare specifici interessi pubblicistici di cui è portatore (garantire la sicurezza della viabilità) e primario responsabile.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 31 gennaio 2008
 
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