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Titolo
Decisione prefettizia annullabile se adottata oltre i termini previsti dal Codice della Strada
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sez. I, sent. 28 maggio 2004, n. 10272)
Testo
? Il fatto
Nella questione in esame, sviluppatasi nella vigenza della vecchia disciplina, la prefettura ha proposto ricorso alla Suprema Corte avverso la sentenza del Giudice di Pace con la quale era stata annullata l'ordinanza ingiunzione prefettizia in quanto considerata emanata oltre i termini previsti dal Codice della Strada.
Secondo il Giudice, il ridotto termine di 90 giorni, introdotto con legge n. 340/2000 e concesso al prefetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 204 C.d.S., trova applicazione alle fattispecie, come quella in esame, non ancora esaurite al momento di entrata in vigore della legge che lo ha previsto, sempre che la violazione sia stata accertata precedentemente, dovendosi far riferimento alla disciplina vigente al momento in cui l'atto viene compiuto.
A detta conclusione si perviene in osservanza del generale
principio, in tema di formazione degli atti amministrativi, secondo cui la nuova normativa, portatrice di un'esigenza di pubblico interesse, trova immediata applicazione allorché la fase in cui si inserisca non sia ancora conclusa.
? La nuova disciplina
Ora, con le recenti modifiche al Codice della Strada, introdotte con legge di conversione al D.Lgs. n. 151/2003, i nuovi articoli 203 e 204 C.d.S. prevedono, dal 13 agosto 2003 termini diversi per le due fasi del procedimento:
1. il responsabile dell'ufficio cui appartiene l'agente accertatore è tenuto a trasmettere il ricorso al Prefetto nel termine di 60 giorni dal ricevimento;
2. il Prefetto, dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, ha a disposizione 120 giorni per le proprie determinazioni.
Detto termine massimo è improcrastinabile per l'adozione, da parte dell'ufficio territoriale del governo, di un tempestivo provvedimento in materia.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 23 luglio 2004
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