Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI REVOCA DEGLI ASSESSORI 
	 
	
	
	    Abstract
	    
 Riferimenti Giurisprudenziali:
-	TAR Puglia,  Ord. 9 gennaio 2008, n. 12
-	 Consiglio di Stato, Sent 23 gennaio 2007, n. 209
   Riferimenti normativi:
-	Art. 46 D. L. vo  267/2000 
 
	 
	
	    Testo
	     
  Eâ  illegittimo il provvedimento con cui il Sindaco revoca lâincarico ad un assessore nel caso in cui lâatto non contenga alcuna motivazione al riguardo.
Lâart. 46 del Testo Unico Enti Locali conferisce al capo dellâAmministrazione il potere di revocare gli assessori con obbligo di dare al Consiglio motivata comunicazione.  
Il procedimento adottato dal Sindaco, lungi dallâessere qualificato come sanzionatorio, non è altro che una valutazione effettuata dal primo cittadino nei confronti di un componente della propria compagine nel caso in cui viene meno il quel rapporto fiduciario tipico di ogni organo politico.
La valutazione è rimessa esclusivamente al responsabile della comunità locale il quale pondera gli interessi coinvolti scegliendo in modo libero ed autonomo le persone di cui avvalersi per lâamministrazione del Comune nellâinteresse esclusivo della collettività.
Lâunico limite che impone il legislatore è la motivata comunicazione al Consiglio Comunale e ciò presuppone che il Sindaco pur libero nelle sue scelte è comunque obbligato a motivare il provvedimento.
Lâobbligo può basarsi su ampie valutazioni di opportunità politica tenendo conto di esigenze generali o di maggiore operosità ed efficienza dellâamministrazione locale o dellâaffievolirsi del rapporto fiduciario tra  Sindaco e singolo assessore.
Qualunque possa essere la ragione dellâintervento sindacale, la motivazione deve sempre sussistere e soprattutto deve essere legata a valutazioni nellâinteresse esclusivo della collettività locale.
Eâ pertanto illegittimo per difetto di motivazione qualsiasi provvedimento con cui il Sindaco revochi lâincarico ad un assessore motivandolo con lâesigenza   di costituire una Giunta âtecnicaâ, in quanto lâamministrazione della cosa pubblica spetta ai consiglieri eletti dai cittadini sulla base di un programma politico-amministrativo proposto agli elettori con lâadesione ad una lista.
Così come è illegittimo il provvedimento con cui il Sindaco revochi un assessore senza alcun riferimento al venir meno del rapporto fiduciario o allâinadeguatezza del componente della giunta ad esercitare nellâinteresse pubblico lâattività ad esso conferita con la nomina.
Lâinteresse collettivo che è alla base dellâattività politico-amministrativa richiede necessariamente che qualsiasi provvedimento, pur se rimesso  
alla discrezionalità di un organo, come è il Sindaco, richieda una adeguata motivazione censurabile in sede giurisdizionale. 
 
	 
	
	    Autore
	    Dott. Grasselli Stefano  
	 
	
	    Data
	    giovedì 31 gennaio 2008 
	 
 
  Valuta questa Pagina  stampa