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Indici della Rassegna

Titolo
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI REVOCA DEGLI ASSESSORI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Puglia, Ord. 9 gennaio 2008, n. 12 - Consiglio di Stato, Sent 23 gennaio 2007, n. 209 Riferimenti normativi: - Art. 46 D. L. vo 267/2000
Testo

E’ illegittimo il provvedimento con cui il Sindaco revoca l’incarico ad un assessore nel caso in cui l’atto non contenga alcuna motivazione al riguardo.

L’art. 46 del Testo Unico Enti Locali conferisce al capo dell’Amministrazione il potere di revocare gli assessori con obbligo di dare al Consiglio motivata comunicazione.
Il procedimento adottato dal Sindaco, lungi dall’essere qualificato come sanzionatorio, non è altro che una valutazione effettuata dal primo cittadino nei confronti di un componente della propria compagine nel caso in cui viene meno il quel rapporto fiduciario tipico di ogni organo politico.
La valutazione è rimessa esclusivamente al responsabile della comunità locale il quale pondera gli interessi coinvolti scegliendo in modo libero ed autonomo le persone di cui avvalersi per l’amministrazione del Comune nell’interesse esclusivo della collettività.

L’unico limite che impone il legislatore è la motivata comunicazione al Consiglio Comunale e ciò presuppone che il Sindaco pur libero nelle sue scelte è comunque obbligato a motivare il provvedimento.
L’obbligo può basarsi su ampie valutazioni di opportunità politica tenendo conto di esigenze generali o di maggiore operosità ed efficienza dell’amministrazione locale o dell’affievolirsi del rapporto fiduciario tra Sindaco e singolo assessore.
Qualunque possa essere la ragione dell’intervento sindacale, la motivazione deve sempre sussistere e soprattutto deve essere legata a valutazioni nell’interesse esclusivo della collettività locale.
E’ pertanto illegittimo per difetto di motivazione qualsiasi provvedimento con cui il Sindaco revochi l’incarico ad un assessore motivandolo con l’esigenza di costituire una Giunta “tecnica”, in quanto l’amministrazione della cosa pubblica spetta ai consiglieri eletti dai cittadini sulla base di un programma politico-amministrativo proposto agli elettori con l’adesione ad una lista.
Così come è illegittimo il provvedimento con cui il Sindaco revochi un assessore senza alcun riferimento al venir meno del rapporto fiduciario o all’inadeguatezza del componente della giunta ad esercitare nell’interesse pubblico l’attività ad esso conferita con la nomina.
L’interesse collettivo che è alla base dell’attività politico-amministrativa richiede necessariamente che qualsiasi provvedimento, pur se rimesso
alla discrezionalità di un organo, come è il Sindaco, richieda una adeguata motivazione censurabile in sede giurisdizionale.



Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
giovedì 31 gennaio 2008
 
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